Carta Politica delle Rivendicazioni del Popolo Siciliano

Carta Politica delle Rivendicazioni del Popolo Siciliano

Per una Sicilia Siciliana: i venti punti della Carta Politica delle Rivendicazioni del Popolo Siciliano.

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L’Altra Sicilia, da anni in prima linea nella tutela della dignità e degli interessi del Popolo Siciliano,

• nella considerazione dello stato di prostrazione economica, sociale e politica in cui è tenuta la Sicilia odierna dal sistema partitocratico e coloniale dominante,

• convinta dell’esistenza di un’irrisolta “Questione Siciliana”
all’interno della compagine politica italiana che non s’intende rinnegare,

• conscia e orgogliosa dei ventotto secoli di Storia Siciliana,
degli otto secoli durante i quali visse il moderno Stato di Sicilia con le sue
Istituzioni Parlamentari, nonché della gloriosa Civiltà che la Nostra Terra
ha saputo esprimere,

• convinta che lo Statuto del 1946 sia stato una difficile
ed importante conquista per il nostro futuro e per le nostre speranze, sia pure
mal difesa e peggio applicata,

• consapevole della maturazione della società civile siciliana
rispetto ad un sistema politico sclerotizzato, clientelare e proconsolare,

• convinta che lo Statuto vigente sia stato solo un compromesso
rispetto alle stesse proprie finalità implicite per le quali oggi è giunta l’ora
di essere portate a pieno compimento,

ha inteso farsi portatrice di una grande campagna politica,
culturale, economica e sociale che segni l’inizio della riscossa della Nostra
Isola, condensata in una Carta Politica delle Rivendicazioni del Popolo Siciliano.

Di seguito si fornisce l’elenco non commentato dei Venti Punti
ed il progetto di Nuovo Statuto-Trattato-Costituzione con il quale si conclude
la medesima Carta.

I Siciliani che volessero ricevere la Carta nella versione integrale sono pregati
di richiederla all’indirizzo telematico “fpcatania@laltrasicilia.org”. Allo
stesso indirizzo possono essere comunicati i propri dati per l’adesione alla
stessa Carta

Viva la Trinacria! Viva il Vespro! Viva la Sicilia!

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I 20 punti della Carta Politica
delle Rivendicazioni del Popolo Siciliano

I. Un’autonomia pattizia e confederale

II. Applicazione integrale dell’Autonomia

III. I Simboli dell’identità

IV. Da “piedistallo” dello “stivale” a centro dell’integrazione
Euromediterranea

V. Gli insegnamenti siciliani a scuola

VI. Una televisione siciliana

VII. Uno sviluppo economico a livelli “europei”

VIII. Non solo “sole, mare e grano”

IX. Mai piú fughe di cervelli

X. Per un’economia aperta non solo alla Penisola

XI. No al “ponte” e Sí alle vere infrastrutture

XII. Autonomia imprenditoriale nei settori dei servizi pubblici
essenziali e delle fonti di energia

XIII. Il federalismo fiscale, padre di una vera autonomia e
propulsore di sviluppo

XIV. Fuori dal precariato e dalla povertà

XV. Economia pubblica? Poca ma buona

XVI. Sosteniamo i punti di forza e i distretti industriali
dell’economia isolana

XVII. La Sicilia “Museo e Giardino” dell’Europa e del Mediterraneo:
i beni culturali e ambientali nostro “scrigno” prezioso

XVIII. Mai piú “viaggi della speranza”

XIX. Mai piú mancanza d’acqua e disservizi indegni d’un paese
civile

XX. La mafia non è “cosa nostra”

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Legge costituzionale sul “Trattato Confederale
tra Sicilia e Italia”

Art. 1 – Lo Stato di Sicilia e la Repubblica Italiana sono
unite dalla presente legge costituzionale, i cui rapporti sono regolati dal
successivo “Statuto Costituzionale dello Stato di Sicilia”.

Lo stesso Statuto ha valore di Legge Fondamentale per l’ordinamento giuridico
interno dello Stato di Sicilia; nell’ordinamento costituzionale italiano esso
è legge costituzionale speciale che prevale rispetto alle altre leggi costituzionali,
compresa la Costituzione della Repubblica Italiana, eccezion fatta per i principi
fondamentali di questa, impliciti ed espliciti, che non escludano che della
Repubblica Italiana possa far parte uno Stato sovrano con un rapporto di tipo
confederale.

La presente legge, modificando in maniera fondante la forma di Stato della Repubblica
Italiana, non è soggetta al giudizio della Corte Costituzionale.

Art. 2 – I cittadini dello Stato di Sicilia sono di diritto
cittadini della Repubblica Italiana; i cittadini italiani acquistano la cittadinanza
siciliana con la residenza nel territorio dello Stato di Sicilia.

Sono altresí di diritto cittadini dello Stato di Sicilia i cittadini italiani
nati in Sicilia ed ovunque residenti, nonché, a richiesta degli aventi titolo,
i discendenti di Siciliani secondo legge dello Stato di Sicilia ratificata dal
Parlamento della Repubblica Italiana.

Le acque territoriali italiane e la piattaforma continentale connessa appartengono
alla sovranità italiana per tutto ciò che concerne i rapporti internazionali;
la normativa relativa al loro sfruttamento economico e, in genere, ogni forma
di gestione delle stesse sono devolute alla sovranità dello Stato di Sicilia;
un accordo tra il Governo Siciliano e quello Italiano definirà i limiti di competenza
dello Stato di Sicilia lungo lo Stretto di Messina tenendo conto delle distanze
delle acque territoriali italiane dalle coste calabresi e siciliane.

Art. 3 – La Repubblica Italiana riconosce e tutela il successivo
“Statuto Costituzionale dello Stato di Sicilia”:

Statuto Costituzionale dello Stato di Sicilia

Art. 1 – La Sicilia con le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica
e Pantelleria è costituita in Stato autonomo e sovrano, confederato con la Repubblica
Italiana, fornito di personalità giuridica, sulla base dei principi democratici
che ispirano la vita dello Stato Italiano, nel rispetto dei diritti e doveri
dei cittadini sanciti nella Costituzione, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico italiano, e nel rispetto degli obblighi internazionali
assunti dallo Stato Italiano e dei fondamentali diritti dell’uomo.

Lo Stato di Sicilia ha come stemma lo scudo inquartato con le due aquile reali
ai lati e le bande giallo-rosse in alto e in basso, sormontato dalla corona
del Regno di Sicilia, come bandiera la Trinacria, su un drappo di forma rettangolare
color giallo, in alto e a destra sopra la diagonale, e rosso, in basso e a sinistra
sotto la diagonale rivolta verso il basso.

La città di Palermo è Capitale dello Stato.

Lingua ufficiale dello Stato è la lingua italiana; lo Stato di Sicilia tutela
le minoranze di lingua albanese e galloitalica e promuove lo sviluppo della
lingua nazionale siciliana da affiancare alla lingua italiana come lingua amministrativa,
come lingua di studio nella scuola dell’obbligo, come strumento di comunicazione
nell’informazione, nei mezzi di comunicazione, nello spettacolo, nella cultura;
promuove altresí la conoscenza delle lingue della Unione Europea.

Titolo I

Organi dello Stato

Art. 2 – Organi dello Stato sono: il Parlamento, il Presidente
dello Stato, il Consiglio di Governo, l’Alta Corte, il Commissario della Repubblica
Italiana, la Deputazione di Sicilia.

Nessun cittadino siciliano può far parte dei suddetti organi se è titolare,
sotto qualunque forma e secondo quanto stabilito con legge dello Stato di Sicilia,
di poteri di governo o di interessi dominanti in enti pubblici e privati che
traggono il loro sostentamento da concessioni, convenzioni, finanziamenti, appalti
e simili istituti da parte dello Stato medesimo.

L’incompatibilità è estesa ai piú stretti parenti ed affini secondo legge dello
Stato di Sicilia.

Sezione I

Parlamento

Art. 3 – Il Parlamento ed i singoli parlamentari rappresentano
il Popolo Siciliano ed essi sono gli interpreti istituzionali della sovranità
popolare; sono altresí possibili forme di diretta democrazia ad integrazione
della fondamentale funzione esercitata dal Parlamento secondo quanto previsto
da questo Statuto Costituzionale.

Il Parlamento è costituito da due Camere: la Camera dei Comuni e la Camera dei
Pari.

La prima, composta da novanta Rappresentanti, è eletta ogni quattro anni a suffragio
universale diretto e segreto, secondo legge emanata dalla medesima Camera in
base ad un sistema che consenta la formazione di una stabile maggioranza ed
un’adeguata rappresentanza dell’opposizione; la medesima legge provvede a garantire
un’adeguata rappresentanza dei Siciliani non residenti nel territorio dello
Stato di Sicilia.

La seconda, composta da sessanta Pari, è eletta: per due terzi ogni sei anni,
secondo legge emanata dalla Camera dei Comuni, tra le associazioni di categorie
produttive, degli enti pubblici e privati, dell’associazionismo piú rappresentativo,
per un terzo a vita e per cooptazione da parte della stessa Camera dei Pari,
tra i cittadini Siciliani di età maggiore di cinquanta anni che si siano distinti
particolarmente nella scienza, nella cultura e nella vita politica e sociale
secondo quanto stabilito da legge emanata dalla Camera dei Comuni.

Art. 4 – Le elezioni alle Camere sono indette dal Presidente
dello Stato con decreto e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica
successiva al compimento dei periodi di cui al precedente articolo.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo
giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

La nuova Camera dei Comuni e la Camera dei Pari rinnovata per due terzi si riuniscono
in seduta comune entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione
del Presidente dello Stato che vi tiene il suo discorso inaugurale.

Art. 5 – Le Camere eleggono nel loro seno il Presidente, due
Vicepresidenti, i Segretari e le Commissioni permanenti secondo i loro regolamenti
interni, che contengono altresí le disposizioni circa l’esercizio delle funzioni
spettanti alle Camere.

Nelle sedute comuni del Parlamento prevalgono i regolamenti e gli organi della
Camera dei Comuni.

Art. 6 – I Parlamentari, prima di essere ammessi all’esercizio
delle loro funzioni, prestano nella loro Camera il giuramento di esercitarle
col solo scopo della tutela degli interessi della Sicilia e nel rispetto del
presente Statuto Costituzionale.

Art. 7 – I Parlamentari non sono sindacabili per i voti dati
e per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

La legge regola la decadenza dal rango di parlamentare per assenteismo.

Art. 8 – I Parlamentari hanno il diritto di interpellanza,
di interrogazione e di mozione in seno al Parlamento.

Art. 9 – In caso di persistente impossibilità di funzionamento,
le Camere possono essere sciolte dal Presidente dello Stato, il quale indice,
nel termine di tre mesi, nuove elezioni.

In caso di minaccia all’integrità dello Stato Italiano o di persistente violazione
dello Statuto, il Commissario della Repubblica Italiana o il Capo dello Stato
Italiano possono proporre al Governo Italiano lo scioglimento ai sensi del precedente
comma e con indizione, da parte del Presidente dello Stato e nel termine di
due mesi, di nuove elezioni.

Il decreto di scioglimento deve essere, in ogni caso, preceduto da delibera
del Parlamento dello Stato Italiano.

Sezione II

Presidente dello Stato

Art. 10 – Il Presidente dello Stato rappresenta il Popolo di
Sicilia nella sua unità e sovranità, è Capo dello Stato di Sicilia e custode
delle prerogative autonome dello stesso.

Art. 11 – Il Presidente dello Stato è eletto dal Parlamento
in seduta comune ogni otto anni fra i cittadini siciliani di età superiore a
cinquanta anni con la maggioranza di quattro quinti dei suoi componenti e, dal
terzo scrutinio, con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Nelle more dell’elezione del nuovo Presidente dello Stato resta in carica il
precedente.

Se al cinquantesimo scrutinio nessun candidato ha ottenuto le maggioranze previste,
si indicono elezioni presidenziali a suffragio universale tra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 12 – La residenza del Presidente dello Stato è sita nella
città di Monreale.

Art. 13 – Il Parlamento può, in seduta comune e con la maggioranza
di quattro quinti dei suoi componenti, disporre la destituzione del Presidente
dello Stato per sopravvenuta incapacità, per infermità, per comportamento indegno
e lesivo dell’onorabilità del Popolo Siciliano, per alto tradimento e attentato
alla Sovranità dello Stato di Sicilia.

In caso di morte, destituzione o impedimento del Presidente dello Stato, le
sue funzioni sono provvisoriamente esercitate dal Presidente della Camera dei
Pari.

Art. 14 – Il Presidente dello Stato è irresponsabile per le
azioni compiute nell’esercizio delle sue funzioni; i decreti e le delibere per
le funzioni riservate alla sua discrezione esclusiva, sono sempre controfirmate
dal Segretario di Stato per gli Affari Interni.

In caso di delibera parlamentare per alto tradimento e attentato alla Sovranità
dello Stato di Sicilia, la competenza giudiziaria del procedimento è della Camera
dei Pari; nelle more del procedimento il Presidente è comunque destituito dal
suo ufficio.

Sezione III

Consiglio di Governo

Art. 15 – Il Governo dello Stato è costituito dal Consiglio
di Governo, organo esecutivo dello Stato di Sicilia.

Membri del Consiglio sono il Gran Cancelliere, Capo dell’Esecutivo, e gli altri
Segretari di Stato.

Il numero e la materia oggetto di amministrazione delle diverse Segreterie di
Stato, ed eventuali Sottosegreterie, è oggetto di legge del Parlamento.

Art. 16 – Ad ogni rinnovo della Camera dei Comuni o se il Governo
riceve la sfiducia della Camera dei Comuni o in caso di dimissioni, morte, incapacità
o altro impedimento del Gran Cancelliere, il Presidente dello Stato affida a
persona di sua fiducia il compito di formare il nuovo Consiglio di Governo nella
qualità di Cancelliere incaricato.

La Camera dei Comuni delibera, entro quindici giorni dall’incarico, sulla fiducia
a maggioranza assoluta di voti segreti dei Rappresentanti; ottenuta la fiducia,
il Governo entra in carica fino al decorrere della legislatura o fino ad eventuale
delibera di sfiducia della Camera dei Comuni.

I Membri del Consiglio prestano giuramento con le stesse modalità e contenuti
dei Parlamentari.

Art. 17 – Il Gran Cancelliere, in caso di assenza o impedimento
temporaneo, è sostituito dal Segretario da lui designato.

In caso di dimissioni, morte, incapacità o altro impedimento di altri Segretari
di Stato, il Consiglio provvede alla loro sostituzione.

Sezione IV

Altri organi

Art. 18 – È istituita in Palermo un’Alta Corte, con sei membri
e due supplenti, oltre il Presidente e il Procuratore Generale, nominati in
pari numero dalle Assemblee legislative dello Stato Italiano e dello Stato Siciliano,
e scelti fra persone di speciale competenza in materia giuridica.

L’Alta Corte vede rinnovati i suoi componenti due ogni cinque anni per una durata
complessiva di venti anni del mandato di ogni giudice, fatte salve le norme
transitorie per le prime nomine.

Il giudice dell’Alta Corte non è rieleggibile per un secondo mandato.

Il Presidente e il Procuratore Generale sono nominati dalla stessa Alta Corte,
il primo tra i membri di nomina parlamentare italiana, il secondo tra i membri
di nomina parlamentare siciliana.

L’onere finanziario riguardante l’Alta Corte è ripartito egualmente tra la Repubblica
Italiana e lo Stato di Sicilia.

Art. 19 – Il Commissario della Repubblica Italiana è nominato
dal Governo della Repubblica Italiana con mandato quinquennale e rappresenta
gli interessi della Repubblica Italiana in Sicilia.

Art. 20 – Il Parlamento in seduta comune nomina, all’inizio
di ogni legislatura della Camera dei Comuni, la Deputazione di Sicilia, Commissione
permanente di dodici membri, di cui almeno uno eletto tra i rappresentanti dei
Siciliani non residenti nel territorio dello Stato di Sicilia.

Titolo II

Funzioni degli organi statali

Sezione I

Funzioni degli organi legislativi ed enti locali

Art. 21 – Le due Camere sono convocate dai rispettivi Presidenti
in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni bimestre e, straordinariamente,
a richiesta del Consiglio di Governo o di almeno, rispettivamente, venti Rappresentanti
o quindici Pari.

Art. 22 – La funzione legislativa è esercitata dal Parlamento
per mezzo delle sue due Camere attraverso l’approvazione delle leggi dello Stato
di Sicilia.

L’iniziativa delle leggi spetta al Governo ed ai Parlamentari fatta salva l’iniziativa
popolare di cui al seguente articolo.

I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni competenti delle due Camere
con la partecipazione degli organi tecnici del Governo.

I regolamenti per l’esecuzione delle leggi formate dal Parlamento sono emanati
dal Governo con Decreto Presidenziale.

Art. 23 – Le leggi approvate preliminarmente dalla Camera dei
Comuni passano alla Camera dei Pari che può apporre modifiche o non approvare
le leggi proposte; queste poi passano nuovamente alla Camera dei Comuni che
delibera definitivamente sulla legge regionale, anche non tenendo conto dei
deliberati della Camera dei Pari; questa, però, può porre veto con maggioranza
qualificata di cinquanta Pari su sessanta.

Le leggi approvate preliminarmente dalla Camera dei Pari passano alla Camera
dei Comuni per la discussione ed approvazione definitiva; le leggi respinte
dalla Camera dei Comuni possono essere sottoposte a referendum popolare propositivo
da parte di una maggioranza qualificata di quaranta Pari su sessanta.

Le leggi di iniziativa popolare, proposte da parte di almeno l’un per cento
dell’elettorato attivo, sono discusse ed approvate dal Parlamento riunito in
seduta comune.

Su temi di particolare complessità tecnica ovvero di particolare urgenza ovvero
in cui necessiti un riordino della legislazione finalizzato ad una piú netta
definizione dell’ordinamento vigente, il Parlamento, con l’approvazione delle
due Camere, può delegare al Consiglio di Governo l’emanazione di Decreti Legislativi
con le stesse modalità previste dalla normativa costituzionale italiana per
gli analoghi provvedimenti.

Art. 24 – Le leggi approvate dal Parlamento e i decreti, regolamentari
o legislativi, emanati dal Governo, non sono perfetti se mancanti della firma
del Gran Cancelliere e dei Segretari di Stato competenti per materia.

Essi sono promulgati dal Presidente dello Stato decorsi i termini di cui all’art.
46 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dello Stato di Sicilia, pubblicizzata
con i piú moderni mezzi di comunicazione affinché chiunque possa prenderne visione.

Essi entrano in vigore nello Stato di Sicilia quindici giorni dopo la pubblicazione,
salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo decreto.

Art. 25 – È istituito il referendum abrogativo, con esclusione
delle leggi riguardanti temi costituzionali e tributari, regolato per legge.

In ogni anno solare non possono indirsi piú di due referendum; in caso di un
numero maggiore si dà luogo a quelli che hanno raccolto il maggior numero di
sottoscrizioni.

Art. 26 – I Parlamentari non possono essere perseguiti penalmente
per reati connessi con l’esercizio delle loro funzioni.

La Camera dei Pari ha funzioni giudiziarie in ordine alla messa in stato di
accusa di membri del Parlamento e del Governo per alto tradimento e attentato
alla Sovranità dello Stato di Sicilia.

Art. 27 – Il Consiglio di Governo sottopone alla Deputazione
di Sicilia per l’approvazione la nomina dei funzionari governativi preposti
alle relazioni istituzionali con il Governo della Repubblica Italiana, con l’Unione
Europea e di quelli preposti alle relazioni esterne ed alle relazioni con le
comunità siciliane in Italia ed all’estero.

Il Consiglio di Governo, all’atto dell’insediamento, sottopone per l’approvazione
il programma di politica delle relazioni esterne alla Deputazione di Sicilia.

In caso di rigetto, il Consiglio deve riformulare il programma e ripresentarlo
alla Deputazione di Sicilia; questa, nel corso della legislatura, può presentare
una mozione di censura al Parlamento per l’inapplicazione da parte del Governo
della politica approvata sulle relazioni esterne.

La Deputazione di Sicilia, come commissione parlamentare permanente, ha competenza
esclusiva sulle riforme istituzionali e sui regolamenti parlamentari; ha competenza
di indirizzo sulla ricezione di normative nazionali ed europee e, in genere,
sulla produzione legislativa delle due Camere; tiene i rapporti ufficiali con
le altre istituzioni parlamentari, nazionali e locali; nomina il Difensore Civico
dei Cittadini Siciliani con una maggioranza qualificata di otto Deputati su
Dodici; presiede nei termini descritti ai commi precedenti alla politica delle
relazioni esterne e delle relazioni con le comunità siciliane in Italia ed all’estero.

Art. 28 – Il Parlamento Siciliano, nei limiti di quanto stabilito
dall’art. 1, ha la legislazione esclusiva su tutto quanto non disposto diversamente
nel presente Statuto Costituzionale.

Non può essere revocata la competenza esclusiva se non con una maggioranza di
cinque sesti dei componenti del Parlamento Siciliano e di quello Italiano sulle
seguenti materie:

a) agricoltura;

b) industria e commercio;

c) artigianato;

d) gestione del territorio;

e) lavori pubblici;

f) fonti di energia e miniere;

g) pesca;

h) organizzazioni senza scopo di lucro;

i) turismo;

j) beni culturali;

k) regime degli enti locali;

l) istruzione;

m) stampa, radio, televisione ed altri mezzi di comunicazione di massa;

n) trasporti;

o) servizi pubblici;

p) imposte dirette.

Su tali settori le leggi italiane si disapplicano anche in assenza di esplicita
previsione normativa.

Sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato Italiano i seguenti settori:

a) politica estera;

b) immigrazione;

c) difesa;

d) moneta e concorrenza;

e) organi dello Stato Italiano;

f) organizzazione amministrativa dello Stato Italiano;

g) ordine pubblico;

h) cittadinanza, stato civile e anagrafe;

i) diritto processuale, penale e privato in materia non commerciale;

j) diritti essenziali dei cittadini;

k) norme generali sull’istruzione;

l) dogane e protezione dei confini;

m) pesi e misure;

n) coordinamento statistico-informatico delle pubbliche amministrazioni;

o) diritti sulle opere dell’ingegno.

Art. 29 – Entro i limiti, stabiliti per legge dello Stato Italiano,
dei principi fondamentali cui si ispira l’ordinamento nazionale, il Parlamento
Siciliano ha la competenza esclusiva sui seguenti settori:

a) rapporti con le confessioni religiose;

b) norme organizzative sulla giustizia amministrativa;

c) previdenza sociale;

d) tutela dell’ambiente;

e) disciplina del credito, delle assicurazioni e della tutela del risparmio;

f) rapporti dello Stato di Sicilia con l’estero e con l’Unione Europea;

g) sicurezza sul lavoro;

h) professioni;

i) ricerca;

j) tutela della salute;

k) alimentazione;

l) ordinamento sportivo.

In mancanza di norme che statuiscano i principi fondamentali dei suddetti ordinamenti,
lo Stato di Sicilia ha sugli stessi la legislazione esclusiva senza alcuna limitazione.

Le materie delegate dal Parlamento Italiano alle Regioni di cui si compone la
Repubblica Italiana sono delegate anche alla competenza del Parlamento di Sicilia.

Art. 30 – Il Parlamento di Sicilia può emettere voti, formulare
progetti di competenza degli organi dello Stato Italiano che possano interessare
la Sicilia, e presentarli al Parlamento Italiano.

Art. 31 – Il Parlamento, nelle sue due Camere, non piú tardi
del mese di dicembre approva il bilancio dello Stato per il successivo prossimo
esercizio, predisposto dal Consiglio di Governo.

All’approvazione dello stesso Parlamento è pure sottoposto il rendiconto generale
dello Stato.

Art. 32 – La legislazione dello Stato di Sicilia si ispira
ai valori di libertà, democrazia ed uguaglianza espressi nella Costituzione
della Repubblica Italiana, nonché ai valori specifici della cultura e dell’identità
del Popolo Siciliano.

Lo Stato tutela con ogni mezzo la famiglia, come società naturale, e ne favorisce
la stabilità e la prosperità.

Lo Stato favorisce lo sviluppo economico, l’iniziativa privata e l’innovazione
ad ogni livello, combatte le inefficienze, la corruzione e la criminalità come
nemici primi della società; la legislazione siciliana non potrà condonare alcun
abuso sui beni naturali e culturali che costituiscono valore inalienabile della
storia e dell’identità del Popolo Siciliano.

Lo Stato tutela le comunità rurali, montane ed insulari; tutela altresí in modo
particolare l’impresa familiare e la piccola proprietà produttrice di ricchezza.

Lo Stato tutela la libertà dell’individuo in ogni sua manifestazione materiale
e spirituale, fatte salve le limitazioni per tutto quanto possa offendere la
pubblica moralità.

Lo Stato riconosce l’importanza della religione nella vita associata, pur nel
rispetto della laicità dello Stato e della netta separazione tra organizzazioni
confessionali e vita pubblica; accorda a tutti i culti pari tutela giuridica
ed economica per l’esercizio della loro attività spirituale con le uniche limitazioni
derivanti dalle esigenze di tutela dell’ordine pubblico e del buon costume.

Lo Stato ispira la propria legislazione e la propria amministrazione ai principi
di democrazia, trasparenza e funzionalità.

Lo Stato combatte ogni forma di discriminazione fondata su sesso, lingua, religione,
razza, censo o altra condizione personale e sociale dei suoi cittadini che non
abbia motivazione logica o economica e si pone l’obiettivo di fornire a tutti
i cittadini parità di opportunità; individua e rimuove gli ostacoli ad una piena
uguaglianza e promuove iniziative contro specifici abusi.

Art. 33 – L’ordinamento amministrativo dello Stato di Sicilia
è articolato su due livelli: i Comuni e gli Enti Locali Intermedi; esso è regolato
per legge.

Ogni previsione del diritto costituzionale italiano riferita alle province è
da intendersi riferita agli Enti Locali Intermedi dello Stato di Sicilia.

Gli Enti Locali Intermedi sono:

a) l’Area Metropolitana di Palermo;

b) l’Area Metropolitana di Catania;

c) l’Amministrazione Speciale della Città di Messina;

d) i Distretti, nel restante territorio.

Le Aree Metropolitane, amministrate da un Sindaco Metropolitano eletto direttamente
dal Popolo, e ordinate secondo i rispettivi Statuti, accentrano i servizi di
comune interesse per i Comuni dei rispettivi territori e garantiscono i servizi
dello Stato di Sicilia ai cittadini per delega dal Governo Siciliano.

L’Amministrazione Speciale della Città di Messina, regolata per legge regionale,
è amministrata da uno Stratigoto eletto direttamente dal Popolo, con le medesime
funzioni di cui al comma precedente e con funzioni di generale delega di funzioni
da parte del Governo dello Stato di Sicilia ad eccezione del mantenimento dell’ordine
pubblico.

I Distretti, con Presidente eletto dal Popolo, garantiscono i servizi dello
Stato di Sicilia ai cittadini per delega dal Governo Siciliano ed accentrano
quei servizi per cui i Comuni vorranno liberamente consorziarsi.

I servizi per i quali lo Stato di Sicilia non delega le funzioni agli Enti Locali
Intermedi sono erogati con un’articolazione territoriale di norma coincidente
con quella degli Enti Locali Intermedi medesimi e coordinati da un Intendente
di nomina governativa; le funzioni governative nella città di Messina sono delegate
allo Stratigoto; le funzioni previste dalla normativa nazionale per le Prefetture
sono svolte in Sicilia dalle Intendenze, attraverso i rispettivi organi addetti
agli Affari Interni.

I servizi che non necessitano di un’articolazione territoriale capillare e le
grandi circoscrizioni giudiziarie sono di norma ubicati nella Capitale e in
tre sedi distaccate nelle città di Caltanissetta, Catania e Messina.

L’amministrazione locale dev’essere ispirata al piú ampio decentramento ed al
principio di sussidiarietà, fatti salvi in ogni caso i poteri di controllo e
di coordinamento dello Stato di Sicilia; a tal fine i Comuni potranno ulteriormente
dividersi in Municipalità o Quartieri o Frazioni o Comunità Insulari, secondo
quanto stabilito per legge.

I Comuni sono amministrati dal Sindaco eletto direttamente dal Popolo.

Sezione II

Funzioni degli organi esecutivi

Art. 34 – Il Presidente dello Stato esercita le funzioni di
rappresentanza dello Stato di Sicilia; appone la firma ai decreti che esprimono
i deliberati collegiali del Consiglio di Governo alle cui riunioni ha diritto
di partecipare.

Art. 35 – Il Gran Cancelliere e il Consiglio di Governo, oltre
alle funzioni previste nel presente Statuto Costituzionale, svolgono in Sicilia
le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie regolate per
legge dello Stato di Sicilia per le quali non sia prescritto l’esercizio da
parte degli enti locali.

Su tutte le altre materie, ad eccezione della difesa, gli stessi organi svolgono
un’attività amministrativa secondo le direttive del Governo della Repubblica
Italiana.

I Segretari di Stato sono responsabili di tutte le loro funzioni di fronte al
Parlamento.

Il Governo dello Stato di Sicilia esercita le funzioni di programmazione, di
erogazione di spesa pubblica, di coordinamento e di controllo, demandando di
norma la gestione dei servizi agli enti locali ed agli enti pubblici funzionali.

Art. 36 – La gestione del Governo è collegiale sotto l’indirizzo
e il coordinamento del Gran Cancelliere.

Egli è il Capo del Governo e rappresenta in Sicilia il Governo della Repubblica
Italiana, il quale può, tuttavia, inviare temporaneamente propri commissari
per l’esplicazione di singole funzioni statali.

Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo
nelle materie che interessano la Sicilia; per tale funzione può delegare un
Segretario di Stato permanentemente deputato a tale ufficio, il quale deve attenersi
alle direttive ricevute dallo stesso.

Art. 37 – Lo Stato di Sicilia ha diritto di partecipare con
un suo rappresentante, nominato dal suo Governo, alla formazione delle tariffe
ferroviarie dello Stato Italiano ed alla istituzione e regolamentazione dei
servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei,
che possono comunque interessare la Sicilia.

Lo Stato di Sicilia ha diritto, con le modalità di cui al precedente comma,
di partecipare a tutte le decisioni in materia tariffaria da parte del Governo
della Repubblica Italiana che possano interessare la Sicilia.

Fino a che i trattati europei non prevedano la possibilità di un’adesione separata
della Sicilia all’Unione, le delegazioni italiane allo stesso dovranno vedere
presente sempre un rappresentante del Governo Siciliano, il quale disporrà di
veto sul voto italiano su tutte le materie la cui competenza sia dello Stato
di Sicilia ai sensi del presente Statuto Costituzionale.

Lo Stato di Sicilia ha diritto di istituire proprie compagnie di trasporto di
bandiera.

Art. 38 – Lo Stato di Sicilia, che trova nello Stato Italiano
ogni forma di rappresentanza diplomatica e consolare con l’estero, ha diritto
di tenere proprie delegazioni che lo rappresentino, per finalità di incentivazione
dei rapporti commerciali e culturali, in modo permanente presso paesi esteri
o sue circoscrizioni territoriali autonome; lo stesso può, se non in contrasto
con la politica estera dello Stato Italiano, promuovere accordi e intese anche
di natura politica.

Lo Stato di Sicilia ha la facoltà di aderire all’Unione Europea come Stato membro,
previo parere favorevole del Parlamento della Repubblica Italiana e modifica
dei relativi trattati internazionali; tale adesione separata in ogni caso non
comporterebbe personalità giuridica di diritto internazionale al di fuori delle
materie di competenza dell’Unione Europea e, in ogni caso, non sarebbe estensibile
alla partecipazione separata al Consiglio Europeo.

Art. 39 – Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il
Governo dello Stato a mezzo della polizia siciliana, quale corpo autonomo la
cui regolamentazione sarebbe ordinata dal Parlamento Italiano in maniera omogenea
all’analogo corpo di polizia italiana.

Il Governo della Repubblica Italiana ha diritto, tuttavia, di mantenere in Sicilia
un corpo armato preposto al mantenimento dell’ordine pubblico e coordinato con
la polizia siciliana.

Il Gran Cancelliere può chiedere l’impiego delle forze armate della Repubblica
Italiana.

Il Governo dello Stato potrà altresí organizzare corpi speciali di polizia amministrativa
per la tutela di particolari servizi ed interessi o corpi di polizia tributaria.

Art. 40 – Il Governo della Repubblica Italiana tiene in Sicilia
un Comando di Regione Militare per ciascuna delle sue forze armate.

Art. 41 – Il Governo dello Stato provvede alle esigenze amministrative
della Giustizia in Sicilia per mezzo di apposita Segreteria di Stato.

Sezione III

Funzioni degli organi giurisdizionali

Art. 42 – È istituito in Palermo il Consiglio di Stato di Sicilia,
con le medesime funzioni del Consiglio di Stato per la Repubblica Italiana,
limitatamente all’ambito dell’ordinamento giuridico pubblico siciliano; sono
istituiti in Palermo, Caltanissetta, Catania e Messina i Tribunali Amministrativi
Locali con le medesime funzioni previste dalla normativa nazionale per i Tribunali
Amministrativi Regionali.

Sono altresí istituite in Palermo sezioni della Corte di Cassazione e della
Corte dei Conti con funzioni identiche a quelle degli organi giurisdizionali
centrali.

I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria contro atti amministrativi
degli enti pubblici siciliani, saranno decisi dal Presidente dello Stato, sentito
il Consiglio di Stato di Sicilia.

Art. 43 – Il Presidente dello Stato ha diritto esclusivo di
concedere la Grazia nei confronti dei cittadini siciliani.

Art. 44 – L’Alta Corte giudica sulla costituzionalità e sulla
conformità allo Statuto Costituzionale:

a) delle leggi emanate dal Parlamento di Sicilia;

b) delle leggi e dei regolamenti emanati dalla Repubblica Italiana, ai fini
dell’efficacia dei medesimi entro i confini dello Stato di Sicilia.

I giudizi davanti all’Alta Corte sono promossi dal Commissario della Repubblica
Italiana.

L’Alta Corte, fatto salvo il disposto del secondo comma dell’art. 26, giudica
pure i reati compiuti dai membri del Governo nell’esercizio delle loro funzioni,
messi in stato d’accusa dal Parlamento.

Art. 45 – La modifica dello Statuto Costituzionale, oltre a
quanto previsto ordinariamente per le leggi costituzionali, necessita anche
di una approvazione del Parlamento Siciliano a maggioranza qualificata di due
terzi.

Non possono essere oggetto di modifica il rapporto confederale tra i due Stati,
né il presente articolo, né tutto quanto possa limitare in modo sostanziale
la sovranità interna dello Stato di Sicilia delineata nel presente Statuto Costituzionale.

Art. 46 – Le leggi del Parlamento sono inviate entro tre giorni
dall’approvazione al Commissario della Repubblica, che entro i successivi cinque
giorni può impugnarle ai sensi del secondo comma dell’art. 44 del presente Statuto
Costituzionale.

L’Alta Corte decide sulle impugnazioni entro venti giorni dalla ricevuta delle
medesime.

Decorsi otto giorni, senza che al Gran Cancelliere sia pervenuta copia dell’impugnazione
ovvero scorsi trenta giorni dall’impugnazione, senza che al Gran Cancelliere
sia pervenuta sentenza di annullamento, le leggi sono promulgate ed immediatamente
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato di Sicilia.

Il Gran Cancelliere, anche su voto di una Camera o del Parlamento, ed il Commissario
della Repubblica Italiana possono impugnare per incostituzionalità ai sensi
del primo comma dell’art. 44 le leggi ed i regolamenti dello Stato Italiano
entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Titolo III

Patrimonio e finanza

Art. 47 – I beni di demanio dello Stato, comprese le acque
pubbliche esistenti in Sicilia, sono assegnati allo Stato di Sicilia, eccetto
quelli che interessano la difesa della Repubblica Italiana.

Art. 48 – Sono altresí assegnati allo Stato di Sicilia e costituiscono
il suo patrimonio i beni dello Stato Italiano oggi esistenti nel territorio
siciliano e che non sono della specie di quelli indicati nell’articolo precedente.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato di Sicilia: le foreste
che a norma delle leggi in materia costituiscono oggi il demanio forestale dello
Stato in Sicilia; le miniere, le cave e le torbiere, quando la disponibilità
è sottratta al proprietario del fondo; le cose di interesse storico, archeologico,
paleontologico ed artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo
della Sicilia; gli edifici destinati a sede di uffici pubblici dello Stato coi
loro arredi e gli altri beni destinati ad un pubblico servizio dello Stato di
Sicilia.

Art. 49 – I beni immobili, che si trovano in Sicilia e che
non sono proprietà di alcuno, spettano al patrimonio dello Stato di Sicilia.

Art. 50 – Gli impegni già assunti dalla Repubblica Italiana
verso enti aventi sede in Sicilia sono mantenuti con adeguamento al valore della
moneta all’epoca del pagamento.

Art. 51 – Il fabbisogno finanziario dello Stato di Sicilia
si provvede con i redditi patrimoniali dello stesso e a mezzo dei tributi deliberati
dallo stesso.

L’imposizione diretta sul reddito è destinata di norma a finanziare lo Stato
di Sicilia; le altre imposizioni dirette, nonché gli altri tributi deliberati
dal Parlamento sono destinati di norma a finanziare gli enti locali.

Art. 52 – La Repubblica Italiana non può deliberare l’istituzione
di imposte dirette aventi efficacia nel territorio siciliano.

Per le imprese che hanno la sede centrale fuori dal territorio siciliano, ma
che in esso hanno stabilimenti, impianti e rami d’azienda, nell’accertamento
dei redditi o di altra base imponibile viene determinata la quota di reddito
o di altra base imponibile da attribuire agli stabilimenti, impianti e rami
d’azienda medesimi.

L’imposta, relativa a detta quota, compete allo Stato di Sicilia, viene determinata
secondo la sua legislazione ed è riscossa dagli organi di riscossione dello
Stato medesimo.

Art. 53 – La Repubblica Italiana verserà annualmente allo Stato
di Sicilia, a titolo di solidarietà nazionale, una somma da impiegarsi in base
ad un piano economico per l’esecuzione di investimenti pubblici infrastrutturali.

Questa somma tenderà a bilanciare il minore ammontare dei redditi medi pro capite
in Sicilia rispetto alla media nazionale.

Si procederà ad una revisione quinquennale della detta assegnazione con riferimento
alle variazioni dei dati assunti per il precedente computo.

Nel caso in cui i redditi medi pro capite siciliani dovessero superare quelli
medi nazionali, la somma sarà versata in maniera simmetrica e divisa per cinque
dallo Stato di Sicilia alla Repubblica Italiana per la realizzazione di investimenti
pubblici nelle aree economicamente piú svantaggiate dell’Italia.

Art. 54 – L’imposizione indiretta sulle fabbricazioni, i monopoli
di Stato e i giochi e scommesse sono riservati alla competenza della Repubblica
Italiana.

L’imposizione indiretta sugli scambi, fatti salvi gli accordi in sede di istituzioni
europee, è regolata da norma nazionale benché il gettito, computato in proporzione
al valore degli scambi e non in base alla sede o domicilio fiscale dei soggetti
passivi, sia di competenza dello Stato di Sicilia.

Le accise sui prodotti derivati dagli idrocarburi sono di competenza esclusiva
dello Stato di Sicilia.

Art. 55 – Ferma restando la competenza italiana ed europea
sul regime doganale, le tariffe doganali, per quanto interessa la Sicilia, non
possono essere deliberate senza la partecipazione alle istituzioni europee competenti
di rappresentante dello Stato di Sicilia con diritto di veto sul voto espresso
dallo Stato Italiano.

I proventi doganali riscossi alle frontiere doganali dell’Unione Economica e
Monetaria che siano anche confini del territorio su cui si esercita la sovranità
dello Stato di Sicilia sono di competenza dello stesso, fatte salve le deduzioni
di quote destinate a finanziare le istituzioni europee secondo le normative
europee vigenti.

Art. 56 – È istituita una banca centrale pubblica, autonoma
dalle istituzioni politiche, aderente al Sistema Europeo delle Banche Centrali,
per la vigilanza sul credito e sull’intermediazione finanziaria svolta da tutte
le istituzioni aventi in Sicilia la loro sede legale.

Tale banca centrale pubblica assorbirà gli uffici periferici della Banca d’Italia
in Sicilia e parteciperà, all’interno del Sistema Europeo delle Banche Centrali,
alla definizione ed esecuzione della politica monetaria ed alla gestione delle
riserve auree e valutarie derivanti dalle transazioni esterne al pari degli
istituti di emissione degli Stati membri dell’Unione aderenti all’Unione Economica
e Monetaria.

Art. 57 – È data facoltà al Parlamento di istituire una zona
franca o un punto franco o un porto franco limitatamente all’Amministrazione
Speciale della Città di Messina.

Art. 58 – Il Governo dello Stato ha facoltà di emettere prestiti
interni e di disciplinare, su delega del Parlamento, il comparto dell’emissione
di titoli del debito pubblico.

È istituito in Sicilia un mercato finanziario istituzionale, la Borsa Valori,
sotto la vigilanza di apposita autorità indipendente, per la contrattazione
di titoli pubblici e privati.

Disposizioni transitorie

Art. 59 – L’attuale Presidente della Regione indirà le elezioni
della Camera dei Comuni e della Camera dei Pari entro tre mesi dalla promulgazione
del presente Statuto Costituzionale.

Entro lo stesso periodo il Governo della Repubblica e della Regione Siciliana
provvedono alla nomina dell’Alta Corte, secondo regolamento istitutivo emanato
dalla Giunta Regionale di Governo in carica.

Le prime elezioni della Camera dei Comuni si tengono con legge uninominale a
doppio turno per sessanta Rappresentanti e proporzionale senza scorporo a collegio
unico per trenta Rappresentanti. La medesima Assemblea determina la legge provvisoria
di elezione dei Pari.

All’atto dell’insediamento del Parlamento di Sicilia cessa la Regione Siciliana
ed i suoi organi; i relativi rapporti giuridici in essere sono trasferiti allo
Stato di Sicilia.

Art. 60 – Le due Camere elette, in seduta comune, provvedono
subito dopo l’insediamento alla prima costituzione dei membri permanenti della
Camera dei Pari.

Entro 60 giorni dalla completa formazione del Parlamento, lo stesso provvede
all’elezione del Presidente dello Stato; nelle more della sua elezione le funzioni
sono esercitate dal Presidente della Camera dei Pari, quale Capo Provvisorio
dello Stato.

Nelle more della costituzione del primo Consiglio di Governo, le sue funzioni,
per l’ordinaria amministrazione, sono provvisoriamente esercitate dalla cessata
Giunta Regionale di Governo, nella qualità di Giunta Provvisoria di Governo
dello Stato, presieduta dal Capo Provvisorio del Governo di Sicilia, nella persona
del cessato Presidente della Regione.

Le norme di applicazione dello Statuto Costituzionale sono deliberate con Decreto
del Presidente della Repubblica entro cinque anni dalla promulgazione dello
stesso, su apposita relazione di Commissione composta per metà da rappresentanti
del Governo Italiano e per metà da rappresentanti del Governo Siciliano; dopo
tale termine è data facoltà allo Stato di Sicilia di deliberare su tale materia
in maniera unilaterale, ferma restando la competenza giurisdizionale dell’Alta
Corte per le eventuali controversie da ciò derivanti.

Le norme di applicazione possono a loro volta disporre anche un’esecuzione graduale
delle stesse ma in ogni caso non a tempo indeterminato.

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