Storia di un Piano per insediamenti Produttivi in Sicilia, ovvero come vengono t

Vito Ficarra
24025 GAZZANIGA BG
Gazzaniga, 12.02.01

Vorrei rubare un po’ del vostro tempo per segnalare un caso che da alcuni anni mi sta rendendo la vita impossibile e che, scusandomi se il mio linguaggio non é da tecnico o da addetto ai lavori, qui appresso ve lo sottopongo.


I documenti e la storia.

1) Anno 1977, 16 maggio, il consiglio comunale di … , mio paese di origine, approva il PRG.

2) 1978, 9 ottobre e 1979, 10 maggio vengono esaminate le osservazioni presentate da alcuni cittadini (residenti beati loro !) informati.

3) 1980 rinvio da parte dell’Assessorato al Territorio con alcune prescrizioni, che vengono discusse e fatte le relative controdeduzioni il 23 aprile.

4) 1980, 12 giugno approvazione definitiva del PRG da parte dell’Assessorato T. A.

5) 1982, 31 marzo approvazione adozione P:I.P. (allegato piano particellare di esproprio).

6) 1982, 10 luglio approvazione definitiva PIP.

7) 1984, 21 novembre approvazione progetto PIP e richiesta di finanziamento (del. Giunta).

8) 1985, 21 gennaio ratifica precedente delibera da parte del consiglio comunale.

9) 1988, 7 marzo approvazione progetto esecutivo primo lotto PIP.

10) 1988, 14 giugno decreto finanziamento. Fissa inizio lavori 6 mesi – termine 18 mesi.

11) 1988, 24 settembre pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia.

12) 1991, 7 marzo rinnovo finanziamento e rideterminazione termini: procedure espropriazione inizio entro 6 mesi, termine 18 mesi.

13) 1991, 16 novembre riapprovazione del progetto esecutivo e differimento termini temporali.

14) 1992, 15 febbraio pubblicazione avviso su Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia.

15) 1995, 3 gennaio determinazione indennità provvisoria di espropriazione.

16) 1995, 30 gennaio decreto per ultimazione procedure esproprio 1 anno. Il precedente fissava in tre anni il termine per le procedure di esproprio.

17) 1995, 16 novembre approvazione progetto secondo stralcio esecutivo PIP.

18) 1997, 19 febbraio comunicazione delle indennità definitive determinate da commissione provinciale.

19) 1997, 28 maggio decreto Ass. Artigianato conferma finanziamento, rinnova la dichiarazione p. u. e dispone che provvedimento definitivo esproprio dovrà avvenire entro un anno da decreto, dichiarando che responsabilità per occupazione illegittima restano a carico del comune.

20) 1998, 21 maggio determinazione confini (restringimento di m. 4 per tutti espropriandi).

21) 1999, 5 luglio altro esame di osservazioni alla delibera precedente presentate da altri cittadini fortunati e non (con questa delibera il commissario straordinario opera un altro restringimento di 4 metri a favore di 3 cittadini di serie “A” che non avevano infastidito l’amministrazione, mentre per altri 2 cittadini di serie “B” non c’è stato nulla da fare.

Notifiche ai sensi dell’art. 3 della L. 1/1978:

a) I 2 avvisi deposito atti (art. 10 L. 865/71) datati 23.8.1988 indirizzati ai vecchi proprietari L.P. Gaetano e L.P. Luigi non sono stati notificati in quanto mancava “la data di nascita e la via” mi sono stati spediti a richiesta in data 3.11.2000 ( ??? ). Da notare che in precedenza l’amministrazione comunale mi aveva notificato presso la mia residenza di Bergamo ben tre atti giudiziari rispettivamente il 15.12.82, il 2.1.1983 e il 4.2.1983 per un abuso edilizio da me commesso sullo stesso fondo.

b) L’avviso di deposito atti (art. 10 L. 865/71) datato 12.2.1992, l’ordinanza sindacale del 3.3.92 per occupazione d’urgenza, nonché la comunicazione della data di immissione in possesso notificati a… nessuno con la seguente dichiarazione: “Poiché lo stesso é irreperibile ho notificato ai sensi dell’art. 143 C.P.C. per affissione”. Avendo dimostrato che fin dal 8.4.1959 l’amministrazione comunale era regolarmente a conoscenza del mio recapito in quanto trasferito per motivi di lavoro in provincia di Bergamo il GUP ha rinviato a giudizio per falso ideologico il messo comunale.

Il verbale di immissione in possesso del 25.3.1992 mi è stato consegnato su espressa richiesta il 15.12.1992.

Chi scrive era proprietario di due piccole particelle di terreno della superficie complessiva di metri quadrati 2.160, la cui maggiore consistenza 1007 metri, ridotti poi a 807, erroneamente, per come si dirà qui appresso, è stata espropriata dal comune di … ai fini della realizzazione del P. I. P. (Piano per insediamenti produttivi).

A seguito della richiesta di rilascio della copia del primo verbale di immissione in possesso (immissione avvenuta in data 19/12/1988) lo scrivente é venuto a sapere che tutte le cartografie presentavano delle discordanze; in quanto l’amministrazione comunale forniva al ricorrente una copia del secondo verbale di immissione in possesso (avvenuta in data 25/03/1992), anziché il sopra citato primo verbale, e quindi si scopriva che tali operazioni erano avvenute all’insaputa del ricorrente, poiché i relativi avvisi a presenziare erano stati affissi all’Albo Pretorio del Comune di … per “irreperibilità del ricorrente”. A causa di quanto precede il sig. Ficarra presentava un esposto al Signor Procuratore della Repubblica di … (per tale esposto il G. U. P. del Tribunale di … con decreto del 4.5.2000 ha rinviato a giudizio il messo comunale per avere, “quale messo notificatore del Comune di … e quindi pubblico ufficiale, incaricato dal Sindaco di notificare a Ficarra Vito l’atto di avviso emesso dallo stesso il 3.3.1992 della data di immissione in possesso d’immobili di proprietà del Ficarra ed altri, attestato, contrariamente al vero, nella relativa relazione di notificazione, che il destinatario era persona irreperibile”); inoltre il ricorrente citava il comune di … davanti al T. A. R. di Palermo e impugnava:

1) l’ordinanza sindacale n. 12 del 3.3.1992 nella parte in cui disponeva, per la seconda volta, l’occupazione d’urgenza dell’immobile di sua proprietà contraddistinto dalle particelle n. 174 e 267 non comprese nelle aree assoggettate a P. I. P. dal P. R. G.;

2) la delibera n. 585 del 21.11.1984 e la relativa deliberazione consiliare di ratifica n. 17 del 21.1.1985 di approvazione del progetto esecutivo del P. I. P.;

3) la deliberazione della Giunta Municipale n. 746 del 13.11.1991 di approvazione del progetto del primo lotto del medesimo P. I. P.;

4) gli atti ai predetti preordinati, conseguenti e connessi;

per i seguenti motivi:

1) disapplicazione art. 27, 3° comma della Legge n. 865/71 – difetto dei necessari presupposti:

a) a norma del citato art. 27, 3° comma, della L. 865/71 il piano per insediamenti produttivi ha efficacia per dieci anni dalla data di approvazione del piano. Il decorso del decennio comporta il venir meno di ogni operatività ed efficacia del P. I. P., con la conseguenza che, scaduto il termine di validità del piano, viene a cadere il vincolo nascente dall’inclusione dell’area in quel piano. Nel caso in specie il P. I. P. approvato con deliberazione del 12.07.82 ha perso efficacia e che l’ordinanza sindacale di occupazione d’urgenza ivi impugnata é priva del necessario atto presupposto di vincolo dell’area occupata.

b) l’ordinanza sindacale impugnata difetta del necessario presupposto anche sotto un altro profilo: il perimetro del P. I. P. delineato dal P. R. G. non comprende per nulla la particella n. 174 e comprende solo parzialmente la particella 267 di proprietà del ricorrente. Invero, gli elaborati del P. I. P. allegati alla deliberazione di approvazione del progetto esecutivo e del progetto del primo lotto del medesimo piano contengono perimetri diversi fra loro e diversi anche dal perimetro individuato nella tavola dello strumento urbanistico generale (tavola di P. R. G. su scala 1:10.000). Questa discrepanza si traduce inevitabilmente nell’illegittimità del progetto esecutivo del P. I. P. e, quindi, degli atti sindacali conseguenti.

Tale ricorso giace tuttora al T. A. R. di Palermo in attesa di definizione.

Poiché l’amministrazione comunale di … si dimostrava latitante circa le mie varie richieste tendenti ad ottenere la materializzazione del confine sulla scorta di quanto indicato nella cartografia su scala 1:10.000, approvata dal consiglio comunale nel 1987, con delibera n. 151, informavo l’Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente il quale, a seguito di due visite ispettive, prendeva atto che l’area del P. I. P. non aveva un univoco posizionamento e che aveva dimensioni in larghezza che variavano da 208 a 216 metri e con nota n. 8167 del 13.07.95 invitava il comune di … a far effettuare un rilievo e a relazionare dettagliatamente. Dopo varie insistenze da parte dell’Assessorato Regionale al T. A. il Sindaco del comune … affida all’ing. A. V. l’incarico di effettuare il rilievo dell’area P. I. P. e a relazionare in merito.

Venuto a conoscenza che il rilievo era stato effettuato ne chiedo copia e mi accorgo che l’elaborato dell’ing. A. V. non solo dichiara illegittima la cartografia 1:5.000 ma addirittura non tiene conto dei confini stabiliti con la cartografia 1:10.000 e suggerisce un “arretramento” di 4 metri verso l’interno dell’area P. I. P. sì da portare tutte le cartografie (1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000) all’elaborato su scala 1:5.000 che prima era stato dichiarato illegittimo dal medesimo professionista. L’Assessorato Regionale al T. A. ribadisce in una nota del 19 dicembre 1997 n. 14617 che la cartografia 1:5000 “non può che conservare tutti i suoi effetti giuridici di legittimità”. In precedenza lo stesso Assessorato nella nota del 24 dicembre 1996, n. 14649/u dichiarava testualmente “si chiarisce che la cartografia di riferimento rimane quella relativa alle tavole del P. R. G.”, e ciò è nettamente in contrasto con quanto ha sempre affermato il tecnico comunale del comune di … per il quale la cartografia 1:5.000 è da ritenersi non valida, mentre la cartografia 1:10.000 é illegale.

Tenuto conto delle difformità che si riscontrano tra le carte 1:10.000, 1:5.000 e 1:2.000 e degli atti sopra citati si reputa inammissibile non tenere in considerazione la cartografia 1:10.000, anche perché, come assicura un’altra nota dell’Assessorato Regionale al Territorio, “nessun documento facente parte del P. R. G. vigente del comune di … é ritenuto carta straccia da questo Assessorato e non risulta un atto con il quale ne sia stata sanzionata la invalidità. Risulta acclarata da parte di questo Assessorato in maniera incontrovertibile la validità di tutte le cartografie facenti parte del più volte citato del P. R. G. di …” (nota n. 3087 del 09.03.98). E, per finire, lo stesso Assessorato in nella nota 10805 del 1.10.98 diretta al Sig. U. V. di, recita testualmente: “in ordine a quanto richiesto al punto 2) si rimanda per intero alle considerazioni contenute nella precedente assessoriale, precisando nel contempo che anche la cartografia 1/10.000, in quanto tavola del P. R. G. (visualizzazione e approvazione con delibera di C.C. n. 151 del 30.6.87) mantiene in atto la propria validità giuridica.”

Alla luce di quanto precede risulta lampante che il confine del P. I. P. é chiaramente determinato con la tavola 1:10.000, come risulta dalle note dell’Assessorato Regionale al T. e A. e d’altronde l’Architetto L. R., nella sua qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dalla Corte d’Appello di …, in data 6 marzo 2000 ha redatto un verbale raccogliendo e verbalizzando solamente le dichiarazioni dei C. T. P., Geom. F. S. Per il sottoscritto e Dott. G. G. per il comune non aveva planimetrie, non aveva tavole del P. I. P. o del P. R. G. e non aveva strumenti di misurazione. In quella occasione gli ho chiesto che “dal confine della particella” venisse “verificata l’ubicazione della linea di esproprio”. Come si fa a determinare il valore di un bene se non si conoscono gli esatti confini?

Mancato calcolo del danno per occupazione illegittima. L’occupazione del terreno é avvenuta nel 1988, mentre i vincoli imposti risalgono al 1982; c’è stata una lunga serie di rinnovi sia da parte dell’amministrazione comunale che da parte dell’Amministrazione regionale, l’ultimo dei quali risale al 28 maggio 1997 (decreto Ass. alla Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca n. 1222/I/XIII) con cui all’art. 4 si precisa che “Restano a totale carico dell’Amministrazione comunale di … le responsabilità derivanti dall’occupazione illegittima operata dal 23/2/96, scadenza del termine per dare ultimate le procedure di esproprio già prorogato con il D. A. 210/95, alla data di emissione dell’atto definitivo di esproprio”.

Inoltre il sopracitato C. T. U. non ha tenuto conto né del relitto di terra che diventerà terra inutilizzabile e nemmeno del danno per svalutazione dell’immobile regolarmente sanato.

Da tener presente, altresì, che oltre al sopra citato ricorso al T. A. R., non ancora definito, sono pendenti altri ricorsi straordinari al Presidente della Regione Sicilia, di cui due in fase di prossima soluzione in quanto sono stati istruiti e inviati al Consiglio di Giunta Amministrativa per il prescritto parere.

Mancata applicazione delle leggi 17/8/1942 n. 1150, 11/4/1962 n. 167, 22/10/1971 n.865, 3/1/1978 n. 1, 142/90, 241/90 e LR 31/3/1972 n. 19, LR 10/8/1978 n. 35, LR 27/12/78 N. 71, LR 29/4/1985 n. 21, LR 10/91.

L’amministrazione comunale ha dolosamente disapplicato tutte le disposizioni di legge che regolano l’apposizione e la reiterazione di vincoli in materia di espropriazione per p. u., nonché tutte le leggi sul diritto di accesso agli atti amministrativi e sulla partecipazione dei cittadini. Infatti i primi due avvisi da me ricevuti in data 10/12/2000 (ripeto in data dieci dicembre duemila) solamente a seguito di mia specifica richiesta datata 24/10/2000 erano datati 19.8.1988 e indirizzati ai vecchi proprietari, nonostante che, come sopra precisato, l’amministrazione sapeva benissimo chi era il proprietario delle due particelle. Inoltre, da una ricerca effettuata dallo scrivente presso l’Ufficio del Territorio di … risulta che l’immobile è stato volturato a favore dello scrivente rispettivamente in data 11/5/1985 per la particella n. 267 e in data 29/5/1986 per la particella n. 174.

Se gli avvisi di cui sono stati compilati il 19/8/1988 é lampante la grave responsabilità dell’A. C. che ha tentato di notificare ai vecchi proprietari la comunicazione con indicata la paternità degli interessati (disposizione abrogata), ma priva dell’indispensabile indicazione della data di nascita ed eventualmente anche del relativo indirizzo; mentre con una semplice visura catastale presso l’ufficio Tecnico Erariale del capoluogo, o meglio ancora visionando le trascrizioni presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, si sarebbe risalito ai dati identificativi aggiornati del nuovo proprietario

La violazione delle leggi sulla partecipazione e di quelle sull’obbligo imposto ai comuni di notificare a ciascun proprietario degli immobili vincolati entro 30 giorni dall’annuncio dell’avvenuto deposito del decreto, con la copia del piano presso la segreteria comunale, hanno intenzionalmente procurato al sottoscritto un gravissimo danno, per non avergli dato soprattutto la possibilità di presentare osservazioni o opposizioni. Il non aver posto il ricorrente in grado di intervenire nel procedimento sin dal momento in cui venne approvato il progetto di opera pubblica con la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’ex art. 1 della L. 31/1/78 n. 1 e dell’art. 10 della L. 22/10/1971 n.865 e presentare le proprie osservazioni ha illegittimamente privato lo stesso di tutelare i propri sacrosanti diritti di cittadino.

Quanto precede fa parte di ben tre cartelle di atti, lettere, richieste, esposti, ricorsi ecc. per un totale di oltre 500 documenti che metto a disposizione di chiunque voglia cimentarsi a scrivere “la Storia di un Piano per insediamenti Produttivi in Sicilia, ovvero come vengono trattati i cittadini”.

Nel ringraziare per la cortese ospitalità e per la cortese attenzione che vorrete prestare alla presente nel porgere molti distinti saluti gradirei leggere qualche consiglio e commento sull’argomento.

Vito Ficarra