ESPOSTO: contro gli atti del Presidente e dell’Assemblea Regionale Siciliana
per persistenti violazioni allo Statuto della Regione, caratterizzate
da notevole grado di frequenza e d’intensità. –
COMMISSARIO DI STATO PER LA SICILIA
S.E. il Prefetto Gianfranco ROMAGNOLI
Ufficio del Commissario Del Governo dello Stato
presso la Regione Siciliana
Piazza Principe di Camporeale, 23
90100 PALERMO
In copia e per quanto di proprio interesse
costituzionale:
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Prof. Carlo A. CIAMPI
Palazzo del Quirinale
ROMA
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
Dott. Cesare RUPERTO
Palazzo della Consulta
ROMA
AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI
VIA BAIAMONTE 25
00195 ROMA
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Palazzo Chigi
ROMA
AL SIGNOR PROCURATORE CAPO DELLA REPUBBLICA
PALERMO
Per doverosa informazione:
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA
Presso l’Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta , 2
90100 PALERMO
Al SIGNOR PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE
Presso l’Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta, 2
90100 PALERMO
VISTI gli artt. 8 e 27 dello Statuto Siciliano e 117 e
126 della Costituzione Italiana, si denunciano alla
S.V. ed Alte Autorità dello Stato in indirizzo
affinché vogliano disporre l’apertura formale di una
inchiesta, per quanto di loro competenza
istituzionale, gravi e persistenti violazioni allo
Statuto della Regione Sicilia da parte del Presidente
e dell’Assemblea Regionale. Persistenti e gravi
violazioni che hanno recato e continuano a recare
danno e pregiudizio a cittadini siciliani, alla
Sicilia ed allo Stato Italiano.
Lo Statuto della Regione che dà ai siciliani tutti
quei poteri di autogoverno in questi anni reclamati
anche dalle altre Regioni della Repubblica è stato
violato e continua ad essere violato con grave
pregiudizio del diritto e della legalità e della
correttezza amministrativa. La formula citata
all’articolo 14: ….nell’ambito della Regione e nei
limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza
pregiudizio delle riforme agrarie e industriali
deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha
legislazione esclusiva sulle seguenti materie………”,
sembra quasi un monumento scolorito negli anni e
dimenticato dagli uomini.
Leggi ordinarie, decreti e direttive sia statali che
regionali negli anni hanno depauperato il significato
dell’autonomia e dell’autogoverno regionale in Sicilia
ottenuto nel 1946.
Sembra quasi impossibile che da oltre mezzo secolo
l’ARS non abbia ancora provveduto a darsi
quell’assetto istituzionale e quell’ordinamento
previsti dallo Statuto ed abbia potuto operare nel
tempo in violazione dello stesso.
E’ quindi indifferibile il ripristino del diritto ed è
auspicabile che tutti gli Organi dello Stato e della
Regione costituzionalmente all’uopo preposti pongano
fine allo scempio che fin qui si è perpetrato ai danni
dello Statuto Siciliano e che venga finalmente
riconosciuto ai siciliani quell’autogoverno che è
stato loro concesso con la legge Costituzionale della
Repubblica n. 2 del 26 Febbraio 1948 (Legge di
conversione del Regio Decreto Legislativo n. 455 del
15 Maggio 1946) .
Il generale tacito assenso alle continue e prolungate
violazioni, l’assenza di una entità politica regionale
autonoma, gli interessi dei partiti politici italiani
strutturati a carattere nazionale e la conseguente
“dipendenza” degli uomini politici siciliani alla
direzione di vertice nazionale sembrano essere gli
elementi dominanti di questa incredibile
mortificazione delle norme Costituzionali e dello
Statuto della Regione Siciliana.
Una attenta lettura dello Statuto ed un controllo
incrociato dei compiti e delle responsabilità
derivanti dai vari atti emanati dalla Regione e dallo
Stato Italiano indicano con chiarezza che lo Statuto
della Regione è per la quasi totalità disatteso e
violato, malgrado sia una legge costituzionale.
Risultano VIOLATI GLI ARTICOLI 14, 15, 16, 17, 21, 22,
30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 e l’art. 42.
Il Governo della Repubblica è intervenuto e continua
ad intervenire nei fatti interni e propri della
Regione senza che l’Assemblea o il suo Presidente che
nel tempo si sarebbero auto espropriati dei loro
compiti e delle loro responsabilità statutarie a
favore degli Organi istituzionali dello Stato italiano
si siano opposti. Il Governo Regionale d’altra parte
ha legiferato nel tempo, l’ultima legge approvata
sulle norme per il pre-pensionamento dei dipendenti
regionali ne è la conferma, in contrasto con quei
limiti dei principi ed interessi generali cui si
informa la legislazione dello Stato (art. 17).
La violazione degli articoli 15 e 16 dello Statuto
merita di essere esplicitata con attenzione poiché la
mancata soppressione delle circoscrizioni provinciali
e di conseguenza degli enti e degli uffici connessi
nonché la loro attuale insistenza nell’ordinamento
della Regione, arreca gravi pregiudizi giuridici,
legali ed amministrativi.
Infatti l’articolo 15, che riprende la norma
Costituzionale dell’art. 117, prescrive :”….le
circoscrizioni provinciali, e gli organi ed enti
pubblici che ne derivano, sono soppressi nell’ambito
della Regione Siciliana. L’ordinamento degli Enti
locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui
liberi consorzi comunali, dotati della più ampia
autonomia amministrativa e finanziaria. Nel quadro di
tali principi generali spetta alla Regione la
legislazione esclusiva e l’ esecuzione diretta in
materia di circoscrizione, ordinamento e controllo
degli Enti Locali.”
Sin dal 1948, esattamente dal 26 Febbraio, data della
conversione in Legge Costituzionale dello Statuto,
malgrado ne fosse stata decretata la soppressione, e
malgrado il dettato dell’articolo 16 che disponeva in
modo perentorio che l’ordinamento amministrativo di
cui all’articolo 15 doveva essere regolato sui
principi stabiliti dallo Statuto, dalla prima
Assemblea Regionale, quest’ultima ha permesso,
complice il generale disinteresse delle istituzionali
regionali e statali, che le Province continuassero ad
esistere ed ad operare ed adottare atti amministrativi
in netto contrasto con le norme costituzionali.
L’introduzione delle “province regionali” disposta
dall’ARS con propria legge del 6.3.1986 n. 9 a seguito
dei falliti tentativi (due) di formare i liberi
consorzi fra comuni previsti dallo Statuto, è in tutta
la sua drammatica evidenza un strappo costituzionale
gravissimo che risulterebbe “passato” nel silenzio
generale; le cariche elettive dei consigli provinciali
sono quindi nulle e privi di efficacia gli atti da
questi deliberati. Gli ingenti costi per le elezioni
dei consigli provinciali, quelli relativi al
mantenimento delle stesse strutture provinciali
proprie e degli enti ed uffici connessi risultano in
tutta evidenza “non coperti da giustificazione
ordinativa e giuridica”.
Ci troviamo infatti di fronte non ad un organismo
inutile; ma di fronte a delle circoscrizioni
provinciali abolite per legge costituzionale e senza
alcun valore giuridico nell’ordinamento della Regione.
Non meno importante la violazione da parte dei
presidenti della Regione che fin qui si sono
succeduti, e quindi anche dell’attuale in carica,
dell’articolo 31 dello Statuto. Al Presidente della
Regione, per patto costituzionale, sono conferiti
infatti, perché li eserciti, tutti i poteri in materia
di ordine pubblico nell’Isola. Questi poteri non sono
“delegati” dal Ministro degli Interni, ma gli
appartengono per disposizione costituzionale e
statutaria e non gli possono essere sottratti in
nessun caso né dal Parlamento Italiano (a meno di una
legge costituzionale che comporti variazioni allo
Statuto) né dal Ministro stesso; non è prevista
neanche la possibilità che il Presidente possa cederli
con propria autonoma decisione.
La responsabilità dell’ordine pubblico nella regione è
invece totalmente devoluta ai Prefetti, che sono alle
dirette dipendenze del Ministro degli Interni, i quali
esercitano i loro poteri avvalendosi dei Questori. Una
violazione grave delle disposizioni Costituzionali da
parte Presidente della Regione che fa venire meno il
notevole valore autonomistico concesso alla Regione
attraverso la formulazione “restrittiva”
dell’articolo.
Dà il senso della gravità della situazione anche la
palese violazione dell’articolo 40 dello Statuto – che
prevede l’istituzione di una Camera di Compensazione
per specifici e ben precisati scopi economici a
vantaggio della Sicilia.
Se mai esistita o, se
esistente, non risulta svolgere il proprio compito
statutario. La Camera di Compensazione avrebbe dovuto
destinare ai bisogni della Regione le valute estere
provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle
rimesse degli emigranti e dal turismo e dal ricavo dei
novi di navi iscritte nei compartimenti Sicilia.
Ed infine, la violazione dell’articolo 21 nella parte
in cui si prescrive che il Presidente della Regione,
con il rango di Ministro dello Stato deve partecipare
alle riunioni del Consiglio dei Ministri con voto
deliberativo nelle materie che interessano la Regione
(praticamente tutte le materie ad eccezione dei
problemi della Difesa, degli affari Esteri e della
moneta). Non risulta infatti che mai, specie in questi
ultimi anni, il Presidente della Regione abbia
ottemperato a tale disposizione venendo così meno a
quell’importante compito di tutela degli interessi
della Regione e dei siciliani. A nulla varrebbe
l’ipotesi secondo cui non sarebbe mai stato invitato –
il suo è un diritto/dovere costituzionale e non può
essere disatteso.
Violazioni persistenti e gravi che nel tempo hanno
provocato un gravissimo vulnus all’autonomia della
Sicilia, alla libertà dei propri cittadini, alla sua
economia ed al suo territorio, ma soprattutto hanno
provocato grave pregiudizio al diritto, alla
Costituzione Italiana ed allo Statuto della Regione.
Sicuramente i problemi da risolvere sono molti, sia
amministrativi che giuridici, non ultimo la liceità
degli atti e delle delibere adottate dai consigli
provinciali. Molti saranno i problemi da risolvere
affinché il diritto venga ripristinato e sicuramente
tantissimi i problemi che si evidenzieranno per il
riassetto dell’ordinamento della Sicilia, a partire
dall’ auspicabile immediata “sospensione cautelare”
delle prerogative e dei poteri attribuiti alla
province regionali, in attesa che passino, come
prescrive lo Statuto ai singoli comuni.
L’autonomia regionale e la questione del trasferimento
dei poteri dallo Stato alle Regioni sollevata da tutti
i partiti politici, più per fini elettorali che per
vera convinzione, pongono in drammatica evidenza il
fatto che lo Statuto della Regione Sicilia è per la
maggior parte dei suoi contenuti disatteso e violato.
Il terzo comma dell’articolo unico dell’atto di
approvazione dello Statuto RDL 455 del 15 Maggio 1946
recita:”……mandando a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare come legge dello Stato”.
Il presente esposto è quindi un atto dovuto ed un
dovere di cittadino.
L’auspicio è che la Sicilia ed i siciliani possano
finalmente autogovernarsi nel rispetto della
Costituzione Italiana, del suo Parlamento , ma anche e
soprattutto nel rispetto di quello Statuto che le è
stato concesso, attraverso patti costituzionali, da Re
Umberto II, controfirmato dai più eminenti uomini
politici della Repubblica tra i quali_ De Gasperi,
Nenni, Romita, Scelba, Togliatti, Gronchi. Statuto
della Regione che fa parte delle leggi costituzionali
della Repubblica ai sensi proprio dell’art. 116 della
Carta Costituzionale – legge costituzionale 2 del 26
febbraio 1948 –
La Sicilia non è un carrozzone a rimorchio; ha uomini
e mezzi per divenire, con l’autogoverno che le
compete, una delle regioni italiane economicamente più
ricche solo se le istituzioni dello Stato sapranno
restituire ai siciliani quello che è stato loro tolto
per mero interesse di politico e con il generale
assenso di tutti i partiti italiani.
Per quanto sopra si chiede alle SS. LL. Illustrissime
di voler promuovere, nei modi previsti dallo Statuto
(art. 8) e nei modi previsti dalla Costituzione
Italiana, un procedimento di giudizio nei confronti
dell’ARS per persistenti violazioni dello Statuto
della Regione Sicilia, caratterizzate da notevole
grado di frequenza e d’intensità.
Con osservanza,
Michele Santoro
Padova, 8 maggio 2001
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