Comunicato Comune di Saponara – Caso Toro

A seguito delle notizie e dei contenuti apparsi sul web e su alcuni giornali riguardo una lettera aperta avente come titolo “MAFIA – QUELLO CHE SUCCEDE QUANDO LA VITTIMA SONO IO”, il Comune di Saponara ritiene opportuno osservare quanto segue:

a) Con istanza del 28.12.2002 il geom. Giuseppe Toro, nato a Catania il 31.3.1960, in servizio presso la Polizia Municipale di Priolo Gargallo, ha chiesto d’essere trasferito presso il Comune di Saponara per avvicinarsi “al proprio nucleo familiare residente a Messina” e detta richiesta – su positivo parere del competente Ufficio comunale – è stata favorevolmente esitata con Delibera di Giunta n.97 del 24.4.2003 .

b) Con successivo provvedimento n.129 del 26.6.2003 la Giunta suddetta ha quindi deliberato l’assunzione del geom. Toro, “a copertura d’un posto vacante di cat. D con la qualifica di Istruttore direttivo e profilo di Comandante del servizio di Polizia Municipale”. Indi, con De-terminazione n.32 del 17.7.2003 il Sindaco dell’epoca di Saponara ha conferito al suddetto Toro l’incarico della direzione del Servizio di P.M., per una durata di due anni a far data dall’1.7.2003, con automatica proroga annuale per il caso di raggiungimento – da parte del di-pendente – dell’80% degli obiettivi assegnatigli.

c) Qualche settimana dopo, con Delibera n.146 del 31.7.2003, la Giunta Municipale ha adotta-to il “Regolamento dell’ordinamento degli Uffici e Servizi, con annessa dotazione organica del personale”; per l’effetto, con Determinazione sindacale n.38 del 29.8.2003 al Toro è stato conferito con decorrenza dall’1.9.2003 – previa revoca della precedente Determinazione – “l’incarico della direzione, in posizione organizzativa, del Servizio di P.M.”, per una “durata corrispondente al limite temporale del mandato elettivo del Sindaco”, ferma restando peraltro la revocabilità dell’incarico nei casi previsti dal Regolamento di organizzazione dell’Ente (v. art.63).

d) Circa venti mesi dopo, il Sindaco dell’epoca, con Determinazione n.11 del 6.4.2005, ha re-vocato il Toro, con decorrenza immediata, dall’incarico sopra specificato, affidando allo stesso al responsabilità “dell’Area 6a Socio-Culturale”.

e) Avverso l’indicato provvedimento l’interessato ha proposto, ex art.700 c.p.c, istanza di reintegra nella posizione in precedenza assegnatagli ma la richiesta è stata rigettata dall’adito Tribunale di Messina – Sez. del lavoro ed esito negativo, per il Toro, ha avuto il reclamo pro-posto, rigettato con ordinanza del 19.7.2005. Con ricorso depositato il successivo 20.6.2006 il Toro, attribuitosi il grado di tenente dei vigili urbani di Saponara, ha dato quindi inizio – sem-pre avanti al Tribunale di Messina – al giudizio di merito, al fine di essere reintegrato nelle mansioni precedentemente ricoperte e di ottenere la condanna del Comune di Saponara al ri-sarcimento dei danni subiti per effetto del comportamento serbato nei suoi confronti (dell’esito di tale iniziativa viene fornita notizia in prosieguo).

f) Svoltesi, nella primavera del 2007, le elezioni amministrative, il Sindaco appena eletto, con determinazione n.11 del 22.6.2007, ha confermato al Toro “l’incarico della direzione, in po-sizione organizzativa, dell’Area Socio-Culturale dell’organigramma” comunale. Va tuttavia anticipato che il Toro aveva già accumulato – al giugno del 2007 – un ingente “quantitativo” di assenze, giustificate da motivi di salute (peraltro non specificati nelle numerose certifica-zioni prodotte). Comunque sia, qualche mese dopo, con Determinazione Sindacale n.26 del 6.10.2007 – nelle more della prevista riorganizzazione degli Uffici e dei servizi dell’Ente – il Toro è stato riconfermato nella “direzione, in posizione organizzativa, dell’Area Socio-Culturale”.

g) Con nota del 14.9.2007, il Toro – il quale senza alcuna autorizzazione o comunicazione aveva spostato in altra provincia la propria residenza – ha denunciato all’INAIL di Messina (e al Comune di Saponara) d’aver subito, il 13.9.2007, un infortunio in itinere, allegando le cir-costanze che è opportuno riferire in parte: “Il sottoscritto Giuseppe Toro …… residente in Sa-ponara …… ma domiciliato momentaneamente altrove …….. dichiara che alle ore 6 circa del giorno 13 settembre 2007, mentre si recava presso il proprio ufficio per prendere servizio, percorrendo l’autostrada A/8 direzione CT – ME, a circa l0 Km dal casello di Tremestieri Messina, a bordo del proprio motoveicolo marca BMW modello R 1100 RT targato AH 21219, subiva un incidente stradale a causa di un netto avvallamento del manto stradale, in corrispondenza di un giunto metallico, avvertendo un contraccolpo netto sulla ruota anteriore che causava un leggero sbandamento del motoveicolo, mentre stava eseguendo il sorpasso di un TIR. Proseguiva la marcia e giungeva presso il proprio ufficio sito alla delegazione co-munale di Saponara Marittima alle ore 6.30.

h) L’Amministrazione di Saponara ha curato diligentemente la pratica relativa al dedotto in-fortunio in itinere, che è stato necessario “incardinare” presso la Sede INAIL di Milazzo, competente per territorio, e presso la Sede INAIL di Siracusa (il Toro, nelle istanze e nelle certificazioni mediche via via prodotte ha dichiarato d’essere dimorante a Priolo Gargallo); ma con comunicazioni, rispettivamente del 15.1.2008 e del 22.1.2008, i suddetti Uffici hanno concordemente comunicato che la pratica suddetta (proseguita, in continuazione, mediante l’invio, da parte dell’interessato, di certificazioni mediche varie dell’INAIL di Catania, estese fino al 25.12.2007, era “stata definita negativamente”; tale conclusione è stata recepita dall’Amministrazione .

i) Con delibera di Giunta n.115 del 19.12.2007 l’Amministrazione di Saponara ha proceduto ad una articolazione della propria struttura organizzativa, ripartita in aree funzionali, attribuite, ciascuna, ad un responsabile, a cui è stato affidato il compito di assegnare il personale “alle singole posizioni di lavoro, nel rispetto del profilo professionale di inquadramento” e nel ri-spetto di detto provvedimento – sulla base della Determinazione Sindacale n.1 del 7.1.2008 – il Responsabile dell’Area Amministrativa, con Determinazione n.1 del medesimo 7.1.2008, ha assegnato al Toro (che avrebbe dovuto prestare servizio presso la Biblioteca comunale, avva-lendosi della collaborazione di altro dipendente) l’istruttoria e l’espletamento dei procedimenti relativi alla biblioteca, al volontariato, agli alloggi popolari e ai beni culturali.

l) Dopo ulteriori, quasi continui, periodi di assenza – in parte giustificati da certificati medici, in parte “giustificati” da guasti al mezzo di locomozione (l’Amministrazione ha avuto anche la difficoltà di porsi in contatto con il dipendente, non essendo a conoscenza del recapito dello stesso) – a far data dal 30.1.2008 il Toro (a cui era stato chiesto di presentarsi in servizio il 29.1.2008) ha trasmesso una ulteriore serie di certificazioni mediche, rilasciate dal dott. Giu-seppe Giamboi di Catania, attestanti la necessità di ulteriori cure e riposo (con richiesta, altresì, di sottoporsi a visita fiscale presso il competente Ufficio dell’AUSL di Catania e con co-municazione del solo numero di utenza telefonica “cellulare”). Per sintesi, si osserva che alla certificazione del 30.1.2008 – con una prescrizione di giorni trenta di cure mediche e riposo “per la patologia di cui (il Toro) soffre” – hanno fatto seguito ulteriori certificazioni del 29.2.2008 (per giorni trenta), del 31.3.2008 (per giorni sessanta), del 29.5.2008 (per giorni sessanta), del 28.7.2008 (per giorni trenta); e che le visite fiscali conseguentemente disposte sono state eseguite presso gli Uffici medici indicati dal dipendente (che nel frattempo aveva comunicato i propri recapiti temporanei, in provincia di Catania e poi in provincia di Siracusa).

m) In data 27.8.2008 il suddetto dott. Giamboi ha rilasciato all’interessato una ennesima certi-ficazione medica (attestante la necessità di cure mediche e riposo per altri 60 giorni) che è stata trasmessa dal Toro – il quale si era ritrasferito in provincia di Catania – con istanza datata 28.7.2008. Tuttavia, nel frattempo, il Comune di Saponara, con nota del 21.8.2008, aveva comunicato al suddetto Toro l’avvio del procedimento per il recesso dell’Amministrazione dal rapporto di lavoro per avvenuto superamento del periodo di comporto previsto dalla normativa di settore. Detta comunicazione è stata riscontrata con nota del 25.8.2008 (con la quale il predetto dipendente si è limitato a chiedere la concessione di “un ulteriore periodo di 18 mesi di malattia”, l’accertamento delle “proprie condizioni di salute” e la “sospensione dell’avviato procedimento”, perchè intrapreso in violazione dei commi 3 e 4 dell’art.21 del C.C.N.L.). In difetto di qualunque altra allegazione e di specificazioni di alcun genere, con determina n.278 del 19.9.2008 il Responsabile dell’Area amministrativa – sulla base del dato oggettivo delle assenze e, per quanto di ragione, del contenuto della delibera di indirizzo della G.M. n.144 dell’8.9.2008 (e della contraddittorietà delle richieste del Toro) – ha dichiarato la risoluzione del rapporto lavorativo, con invito, al competente Ufficio, di procedere alla determinazione e alla liquidazione di quanto dovuto.

n) A tal punto è da precisare, per dovere di completezza, che:
aa) con atto notificato il 29.4.2009 il Toro ha proposto ricorso straordinario al Presidente della R.S. per la declaratoria di illegittimità della delibera della G.M. di Saponara n.115 del 19.12.2007 e della conseguente Determinazione sindacale n.1 del 7.1.2008 (v. sub i);

bb) l’Amministrazione ha tempestivamente svolto le proprie deduzioni, ma il procedimento non è a tutt’oggi concluso (peraltro, la cessazione del rapporto di lavoro dovrebbe determinare una pronuncia di inammissibilità del gravame per il venir meno dell’interesse dedotto);

cc) con sentenza n.4232 del 24.10.2008 il Tribunale di Messina ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Toro contro il Comune di Saponara per la reintegra nella posizione di Comandante di Polizia Municipale e per il risarcimento dei danni (v. sub e);

dd) con istanza del 2.9.2008 il Toro ha adito il Collegio di conciliazione presso l’Ufficio Pro-vinciale del Lavoro di Messina al fine di ottenere il “riconoscimento di un periodo di malattia nell’anno 2007 quale direttamente dipendente da causa di servizio”, il riconoscimento “del diritto a ricoprire il posto di comandante della polizia municipale” (e del coevo diritto alle indennità correlate) e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni subiti, indi-cati nell’importo di € 1.000.000,00;

ee) con successiva istanza del 3.10.2008 il Toro ha chiesto, sempre all’indicato Collegio di conciliazione, l’espletamento – previa riunione all’altro procedimento – del tentativo di conci-liazione di legge anche in relazione all’intervenuta cessazione del rapporto (il Collegio, riuniti i procedimenti, ha dato atto dell’esito negativo del tentativo);

ff) non considerando le numerose assenze antecedenti all’insediamento dell’attuale Ammini-strazione (15.5.2007) e non considerando le assenze successive al dichiarato “infortunio in itinere” (14.9.2007), il Toro ha prestato effettivo servizio (ci si riferisce sempre all’attuale Amministrazione) per 7 giorni nella seconda metà del maggio 2007; per 16 giorni nel giugno 2007; per 13 giorni nel luglio 2007; per 22 giorni nell’agosto del 2007; per 7 giorni nella prima metà del settembre 2007, per complessive 52 giornate di lavoro (circa 60 giornate in totale, tra il 15.5.2007 e il 19.9.2008, data della cessazione del rapporto).

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Occorre quindi precisare altri dati:
A) L’art.21 del CCNL di settore è del seguente tenore (commi 1 e 2, per quel che qui interessa):
“1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre ani precedenti l’ultimo episodio morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi”.

B) Nella sentenza n.4232/08 del Tribunale del lavoro di Messina si legge, fra l’altro, quanto segue:
Il ricorrente deduce due diritti, il primo all’assegnazione dell’incarico e il secondo alla salute e alla dignità personale.
a) Sotto il primo aspetto, il Comune di Saponara fa presente che il Toro non è in possesso del porto d’armi e pertanto, anche ove la revoca dell’incarico fosse illegittima, egli non avrebbe comunque diritto al ripristino della situazione anteriore. L’art.12 del regolamento di polizia municipale approvato con delibera n.16 del 25 febbraio 1996 prevede che gli appartenenti al servizio “sono dotati dell’arma di ordinanza” e “l’arma deve essere portata indosso”, come peraltro previsto in via generale dal D.M. n.145 del 4 marzo 1987. Il Comune eccepisce che il Toro non era in possesso del porto d’armi. Spetta al Toro l’onere di dimostrare il possesso del titolo, quale fatto posto a fondamento del diritto dedotto in giudizio. Il Toro non solo non ha tentato di provare tempestivamente la deduzione del Comune, ma addirittura non l’ha nemmeno contestata.
– In ogni caso il Toro non ha integrato il contraddittorio, come necessario, nei confronti di Bertino Giuseppe, litisconsorte necessario quale attuale titolare dell’incarico di responsabile della polizia municipale.
– La domanda di reintegra è dunque inammissibile

b) Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il ricorrente sostiene di essere stato vittima di mobbing….( il Toro, peraltro) si limita …. a deduzioni generiche.
– Lamentare un demansionamento, peraltro a fronte di un mai contestato miglio¬ramento del profilo retributivo, significa, in un giudizio civile e a fortiori in mate¬ria di lavoro, indicare con esattezza le mansioni di partenza e quelle di arrivo e in¬dividuare delle variabili che penalizzano la professionalità.
– Affermare di essere stati isolati dal contesto comunale significa individuare le condizioni che concretamente ostacolino il confronto con i colleghi.
– Dolersi di es¬sere stati sottoposti a minacce e costrizioni presuppone un’elencazione delle mi-nacce e delle costrizioni, con riferimento agli atti svolti sotto pressione e al conte¬nuto diverso che avrebbero avuto in caso di mancata coartazione.
– Dire di avere subito critiche impone di indicare sia di quali critiche si tratti sia di eviden-ziarne i profili di ingiustizia, visto che la critica, in sé e per sé, è atto lecito.
– Asserire ca¬lunnie e dileggio generalizzati comporta un’elencazione o quantomeno, un’ esem-plificazione degli atti di calunnia e dileggio.
– Accusare di non avere ricevuto in¬formazioni impone che si spieghi di quali informazioni, per quali scopi e almeno in linea di massima in quali occasioni.
– Dedurre di avere subito sanzioni disciplinari ingiuste impone di indicare quali sanzioni, e quali motivi di ingiustizia.
Il ricorso è dunque affetto da una nullità così radicale da imporre non una mera integrazione della domanda, ma una vera e propria riformulazione del ricorso.
Il vero problema e che le pagine da 2 a 4 (del ricorso introduttivo del giudizio proposto dal Toro) riguardano il suo operato quale co¬mandante del corpo e le motivazioni ritorsive poste a fondamento della revoca. Come si è già visto, se c’è un atto del quale il Toro non ha alcun diritto a lamentarsi è proprio la revoca dell’incarico.
– La domanda, pertanto, ove fosse ammissibile, andrebbe rigettata nel merito per carenza di prova”.

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Con la data del 31.1.2009 è stata pubblicata su numerosi siti informatici una lettera che il Toro avrebbe inviato al Direttore del Corriere della Sera, al Dott. Maurizio Costanzo di Mediaset, all’ANSA e al Presidente della Regione Siciliana, avente il seguente oggetto: “MAFIA – QUELLO CHE SUCCEDE QUANDO LA VITTIMA SONO IO”.

Dalla lettura della suddetta “lettera aperta” si evince, fra l’altro, che il Toro:
a) si era venuto “a trovare in un luogo dove i registri risultano contraffatti, diffuse irregolarità, l’impossibilità di registrare la posta perchè il sindaco ha sottratto alla polizia municipale l’apposito registro”;
b) si era imbattuto in una vastità di illeciti riguardanti “anche gli altri settori comuni (false at-testazioni di funzionari, licenza commerciale rilasciata in violazione della legge, interessi privati e tanto, tanto vario altro)” e che, a fronte di ciò, era stato invitato “ad attuare una linea morbida, ad essere, per così dire, comprensivo”;
c) che alla guerra condotta nei suoi confronti “dagli esponenti politici locali” aveva fatto se-guito “una serie di atti intimidatori nei confronti suoi e della polizia municipale” (una forma di pane lasciata sul tetto della sua autovettura, il blocco delle autovetture della polizia municipale nell’area adibita a parcheggio, la sigillatura con nastro da cantiere del comando, la segre-gazione subita all’interno del comando, i fiori lasciati all’ingresso del comando);
d) che di dette circostanze egli aveva tenuto informate la Procura della Repubblica e la Prefet-tura di Messina;
e) che alla guerra di cui sopra aveva fatto seguito “una serie di provvedimenti disciplinari tutti basati su personali dichiarazioni del sindaco” (stranamente informato di “indagini (che) do-vevano comunque restare tutelate dal segreto”);
f) che a seguito dei procedimenti disciplinari di cui sopra, la commissione disciplinare (com-prendente “due giannizzeri del sindaco”, autori di azioni illegali accertate dalla Corte dei Conti e dalla R.S.) lo aveva sospeso dal servizio e dalla paga;
g) che egli era stato quindi “trasferito ai servizi sociali”, in locali spogli, disordini e disordinati, senza poter contare su alcuna collaborazione;
h) che nell’espletamento dei nuovi compiti affidatigli, egli si era imbattuto “in due possibili turbative d’asta” e che peraltro il sindaco gli aveva ordinato “di pagare ad una cooperativa somme a fronte di prestazioni irregolari” (questa situazione lo aveva indotto a chiedere “un mese di ferie” per far sistemare le carte in sua assenza);
i) che – essendo rimasta immutata la situazione – egli aveva inviato gli atti alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti (oltre che agli Uffici ispettivi della R.S.), ma che da tale momento aveva dovuto rilevare “un più che esponenziale aumento delle minacce verbali e scritte, nuovi procedimenti disciplinari che continueranno, poichè nelle altre pratiche d’ufficio affrontate (aveva) rilevato ovunque diffuse irregolarità e possibili illegalità” (ricevendo così “in busta chiusa recapitata a casa, alcuni bossoli di fucile”).
l) che, indotto a fuggire in Albania, aveva desistito da tale proponimento “per potere testimo-niare a favore di due colleghi inquisiti per una falsa denuncia di un assessore comunale, tale signor Ruggeri, al quale pare che adesso qualcuno stia chiedendo indietro una parte delle somme da questo illegittimamente percepite a titolo di indennità assessoriale, in quanto cor-risposte a seguito di dichiarazione scritta di essere disoccupato, quando invece non lo era, la qual cosa era a conoscenza di tutti”;
m) che, dopo aver ricevuto in ufficio un proiettile di fucile carico, egli aveva lasciato la casa di Saponara ed era stato costretto – versando in cattive condizioni fisiche – ed assentarsi “dal lavoro, fino a quando dal comune di Saponara (aveva ricevuto) l’informazione di essere stato licenziato per aver superato il periodo di comporto, il giorno 19.9.2008” (non aveva comunque percepito lo stipendio sin dal mese di febbraio dell’anno 2008 a causa delle assenze per malattia).
n) che i numerosi esposti e denunzie da lui inviati non avevano avuto risposta, che il Comune di Saponara gli aveva impedito di percepire “il sussidio di disoccupazione” (avendo restituito intonso il modulo da lui trasmesso), che gli era stato impossibile trovare altra occupazione nonostante le sue ricerche di, anche umile, lavoro;
o) che, in definitiva, aveva pagato il prezzo d’essersi trovato impreparato, per la prima volta nella sua vita, “in un contesto mafioso”, che aveva combattuto e perso; e che nella sua confitta erano da accomunare coloro che, “nonostante il potere conferito dalla legge, (non avevano) fatto nulla per fermare chi, al Comune di saponara, ha abusato e continua ad abusare”.
p) che per chiunque, quindi, è augurabile di non scoprire “come si sente ad essere una vittima”.

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A quanto precede va soggiunto che nell’edizione del 9 febbraio 2009 del “Giornale di Sicilia – Lunedì” (edito dalla s.p.a. Giornale di Sicilia – Editoriale Poligrafica, destinato alla Provincia di Messina, pag. 7) è stato pubblicato un articolo – a firma Vincenzo Giannetto – dal seguente titolo: “INTIMIDITO, ORA VIENE LICENZIATO. IL COMUNE: FACEVA LO SCERIFFO”
Detto titolo è stato preceduto da un occhiello così composto: “SAPONARA – PIPPO TORO ERA IL COMANDANTE DEI VIGILI URBANI E AVEVA INDAGATO SUGLI APPALTI: HA SUBITO DICIOTTO ATTENTATI”

Dal testo del pezzo giornalistico:
– “Pippo Toro, 49 anni, di Priolo, fino a settembre dello scorso anno era un dipendente del Comune di Saponara. Prima di essere licenziato era stato, dal luglio del 2003, comandante della polizia municipale”.
– “Aveva indagato e denunciato connivenze e gestioni ambigue della cosa pubblica. Ne aveva ricavato un numero impressionante di intimidazioni di stampo mafioso: diciotto volte nel mi-rino”.
– “E’ stato chiuso con tanto di lucchetto al Comune dove le vetture della polizia municipale venivano bloccate ogni mattina. Una volta, poi, è stato pure inseguito sull’autostrada fra Messina e Catania. Gli volevano fare la pelle e da allora, da quando il Comune di Saponara ha deciso di cambiargli le sue mansioni, trasferendolo ai Servizi sociali, ha capito definitiva-mente che il sistema gli remava contro”.
– “Fino a quando, scosso da quel clima pesante che gli si era creato attorno e che lo faceva temere per la sua vita, è piombato in uno stato di prostrazione.
– “Quando il periodo di malattia di cui aveva usufruito è terminato, dal Municipio il 19 set-tembre dell’anno scorso, è arrivata la nota di licenziamento per “aver superato il periodo di comporto”. In pratica il Comune non (aveva) voluto concedere altri 18 mesi di assenza previsti solo in casi particolarmente gravi”.
– “A Saponara l’ex comandante della polizia municipale non può metterci più piede. Ha paura per la sua vita”.
– “Gli ispettori della Regione hanno constatato ………. comportamenti che gli organi elettivi dovrebbero delegare alla sfera burocratica. Si fa riferimento a quelle pressioni che Toro ha denunciato con nomi e cognomi a carabinieri e Procura della Repubblica di Messina. Il Co-mune, dal canto suo, nella battaglia legale intrapresa, già in un primo ricorso ha giudicato la versione di Toro “non veritiera e strumentalmente prospettata nel tentativo di continuare a ricoprire un ruolo nel quale il ricorrente ha dato ampia prova di non essere idoneo” (avendo egli “ritenuto di essere diventato lo “sceriffo” del paese, autonominandosi tenente ed assu-mendo atteggiamenti violenti, prevaricatori ed offensivi”).

Premesso che il Comune di Saponara ha già agito in sede civile, avanti al Tribunale di Palermo, nei confronti della Società editrice e del Condiretto responsabile del giornale è da ritenere che la fonte del suddetto “pezzo giornalistico” sia il suddetto Toro Giuseppe.
Al riguardo è solo da osservare che il Toro:
a) ha subito 18 attentati ed intimidazioni “di stampo mafioso”, tali da fargli temere per la sua vita);
b) dopo aver dovuto tollerare angherie e prevaricazioni nel posto di lavoro (ossia, presso il Municipio di Saponara), si era dovuto rendere conto che era “il sistema” ad andargli contro, fino a licenziarlo;
c) “aveva indagato sugli appalto” e che, verosimilmente per tal motivo, è stato vittima di numerose intimidazioni e minacce “di stampo mafioso”, sicchè, dopo essere stato sollevato dal posto di comandante dei vigili urbani, era stato licenziato, a quel che appare, ingiustamente.

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Ora, la verità è ben diversa da quella tratteggiata negli scritti ai quali è stato fatto esteso rife-rimento, in quanto, nel Comune di Saponara non è residente alcuno che sia mai stato condan-nato (o imputato) di reati di stampo mafioso. L’unico fatto di rilievo “mafioso” è costituito dal fatto che una ragazza di Saponara, Graziella Campagna, ha sentito o visto sul posto di lavoro, sito in altro comune, “cose” riguardanti tale Gerlando Alberti (che si era rifugiato in uno dei comuni della Provincia di Messina) che non avrebbe dovuto vedere o sentire e che per tal mo-tivo (secondo quel che si legge nelle decisioni rese) è stata sequestrata, sempre sul posto di la-voro, sequestrata e poi uccisa a Messina da gente venuta in “trasferta” da Palermo o dalla Provincia di Palermo.

E’ inutilmente difforme dal vero, ovviamente, anche l’accenno al giudizio che il Toro ha in-trapreso nei confronti del Comune di Saponara, ove si consideri che sono stati riferiti stralci delle difese dell’Ente, ma non è stata fornita alcuna notizia sull’esito della controversia, ossia che il Toro non aveva alcun diritto a ricoprire l’incarico di comandante della Polizia Munici-pale di Saponara (per non essere in possesso del porto d’armi) e che le deduzioni formulate in ordine al mobbing a cui egli sarebbe stato sottoposto si sono rivelate tanto generiche ed in-complete da determinare la radicale nullità del ricorso giudiziario proposto.

Sicché il Comune di Saponara ha esposto quanto segue alla Procura della Repubblica di Messina.

Fonte: Comunicato Comune di Saponara