Commento dello Statuto Siciliano

Iniziamo il nostro commento proprio dalla parte economica che è la
più qualificante e la meno nota.

PATRIMONIO E FINANZE

ART. 32

I beni di demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti
nella Regione, sono assegnati alla Regione eccetto quelli che interessano la
difesa dello Stato o servizi di carattere nazionale.

“I beni
demaniali configurano non una proprietà patrimoniale di diritto privato, nemmeno
mitigata dalla “indisponibilità”, bensì una titolarità di diritto pubblico,
tipica da stato sovrano.

Nel passaggio del demanio dello stato alla regione, il Costituente ravvisa uno dei tanti passaggi impliciti allo “stato-regione”. Tanto
è vero che, ai sensi dell’art. 822 c.c., nel primo comma è definito il demanio
“necessario” (cioè obbligatoriamente tale ed obbligatoriamente statale), nel
secondo quello “accidentale” (cioè tale solo se pubblico, e in tal caso anche,
possibilmente, provinciale e comunale).

L’articolo in questione
trasferisce alla Regione non solo il demanio accidentale (strade, autostrade,
strade ferrate, aerodromi, acquedotti, monumenti, raccolte di beni culturali in
musei, biblioteche, etc.) ma proprio il demanio necessario marittimo e idrico,
con l’esclusione del solo demanio militare. In altre parole solo le “fortezze”
(ma non le “caserme”), o i porti ed aeroporti militari, etc. resterebbero in
Sicilia di demanio statale, e questo perché la politica di difesa resta
concentrata nelle mani dello Stato, ma tutto il resto no.

Vero è che
l’art.32 dispone anche di quei beni che interessano “servizi di carattere
nazionale”, ma questa previsione, che voleva essere residuale e a tutela della
“statualità” di beni che accidentalmente si trovassero in Sicilia ma attenessero
a servizi nazionali, si è dimostrata pericolosamente ambigua perché è stata il
grimaldello attraverso cui la Corte Costituzionale ha sottratto al demanio
regionale molte opere d’arte considerandole (fin troppo facile) “d’interesse
nazionale” (curioso che ci si interessi della Sicilia e la si dichiari di
“interesse nazionale” solo quando serve per appropriarsi delle sue risorse).

La norma in questione si riferiva logicamente a quelle infrastrutture
che avessero avuto fruizione esterna alla Sicilia pur essendo ivi collocate. Si
dà il caso che (mitico “ponte” a parte) queste strutture non esistano nei fatti.
Unico caso, seppur dubbio, il metanodotto che parte dall’Algeria, passa sulla
Sicilia e arriva in Italia; caso dubbio poiché se “d’interesse nazionale” è il
“tubo”, non altrettanto può dirsi per il terreno su cui lo stesso passa e che,
complice l’Italia, l’Europa ha ritenuto non debba pagare alla Sicilia alcuna
concessione. Le strade ed autostrade siciliane, infatti, non servono se non per
andare da un punto della Sicilia ad un altro. La natura insulare della nostra
regione non permette “strade di passaggio” in cui magari si passa dall’isola per
andare da qualche altra parte. E così per la rete di acquedotti, strade ferrate,
etc., cui si dovrebbe aggiungere quella delle “moderne” forniture.

Il
codice civile è del 1942 e parla solo di acquedotti. Ma poi sono venute le reti
di distribuzione elettrica, le reti telefoniche, quelle del gas, etc. In che
senso queste sono diverse dalle prime? Non c’è alcuna logica nel dare la
gestione (se non in “tecnica” concessione) questo pezzo di Sicilia (e di Italia)
a società private in condizioni di monopolio. Le infrastrutture sono di tutti e
sono demaniali e, in Sicilia, se non vi ha sede qualche servizio di interesse
nazionale, cioè i cui benefici vadano anche al di fuori dell’isola, ciò
significa che deve andare al demanio regionale.

Oggi le strade ferrate
non sono nostre. Oggi le strade statali non sono nostre e le autostrade lo sono
ma non del tutto. Oggi molti beni culturali ed immobili storici non sono ancora
nostri. Perché lo stato continua a violare le norme dell’art. 32 dello Statuto?

Riassumendo:

ai sensi dell’art. 32 lo Stato dovrebbe avere in
Sicilia quale demanio solo quello militare (peraltro ridotto ai minimi termini
se si applica il Trattato di pace di Parigi del 1947 sulla smilitarizzazione
della Sicilia) e pochissimi altri beni, distintamente individuati, i cui servizi
siano “d’interesse nazionale” (non facilmente dire che le strade “sono
importanti” e quindi “nazionali”). Per il resto tutte le infrastrutture, anche
quelle oggi “occupate” dalle grandi imprese monopolistiche nazionali (ENI, ENEL,
TELECOM, ANAS, AUTOSTRADE…) dovrebbero essere della Regione. Ovviamente, nel
demanio accidentale, tutto ciò che è pubblico ma non regionale, può ben essere
degli enti locali minori, ai sensi dell’art. 824 del c.c. (Comuni e consorzi di
comuni), ed è bene che lo sia in un’ottica di sano decentramento.amministrativo.
Non essendo demaniale, invece, ma titolarità da diritto pubblico internazionale,
resterebbe di competenza dello stato la “gestione” delle acque pubbliche
territoriali.

Quali vantaggi avremmo da questo articolo?

Intanto
il vantaggio di poter tutelare questo patrimonio, nella sua parte “naturale”
(laghi, spiagge,…) senza attendere tardivi recepimenti di leggi nazionali.

Poi sarebbero nostre tutte le entrate da “concessione” di demanio
pubblico, entrate patrimoniali difficilmente valutabili, ma che oggi vanno in
altre tasche.

Ma il significato dell’articolo è solo in parte economico.
Il suo vero significato è etico!

La Regione è uno Stato e come tale ha
Territorio, Popolo e Sovranità. La Sovranità su un Territorio, implicitamente
definita da questa ed altre norme, indica al legislatore un atteggiamento ben
diverso da quello finora adottato di mero elargitore di finanziamenti ad
elettori fedeli.”

Massimo Costa