Lettera in attesa di una risposta
Bruxelles, 13 gennaio 2007
Spett. Segreteria della Commissione
Regionale per i procedimenti referendari
e di iniziativa legislativa
(Art.8, L.R. n.14 del 23/X/2001)
c/o Assessorato degli Enti Locali
via Trinacria 34 – 90144 Palermo
SICILIA (Italia)
Oggetto: Sottoscrizione progetto di legge di iniziativa popolare da parte dei cittadini residenti all’estero
Spett. Segreteria,
facendo seguito ai contatti intercorsi per la preistruttoria del progetto di legge e della connessa relazione su “Lingua, Cultura e Media siciliani”, funzionale al successivo deposito del medesimo progetto ai sensi della legge regionale n.1 del 2004, Vi sottoponiamo un quesito su un fondamentale aspetto operativo relativo alle azioni da intraprendere per il suddetto progetto di legge.
La pubblicizzazione della bozza di progetto nel sito dell’associazione promotrice (L’Altra Sicilia – al servizio della Sicilia e dei Siciliani) ha suscitato interesse ed entusiasmo da parte di numerose comunità di nostri corregionali emigrati, i quali vorrebbero dare il loro contributo alla campagna in questione.
La nostra lettura del combinato disposto delle norme vigenti ci porta tuttavia a conclusioni che di fatto sembrerebbero porre in dubbio il diritto di questi nostri concittadini di partecipare alla formazione della legislazione regionale.
Non vi è dubbio, infatti, che tutti i cittadini italiani iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero) che siano anche iscritti nelle liste elettorali di uno dei Comuni siciliani, siano formalmente a pieno titolo portatori di questo fondamentale diritto di partecipazione democratica.
La legge n.53 del 1990, tuttavia, non parla esplicitamente di delega alle autorità consolari per le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori dei progetti di legge di iniziativa popolare (anche quelle statali, estensibili a quelle regionali per il rinvio esplicito dell’art. 6 della suddetta legge regionale) e, sebbene tale possibilità risulti chiaramente da altre norme e sembri applicabile per analogia al nostro caso, riteniamo indispensabile un preliminare chiarimento interpretativo da parte del Vostro Ufficio. Del resto i consolati rappresentano ad ogni effetto lo Stato Italiano all’estero e i loro poteri sono onnicomprensivi rispetto a quelli dei corrispondenti organi di uffici ed enti pubblici aventi sede nel territorio della Repubblica.
Altro problema, in apparenza più grave, è rappresentato dal comma 4 dell’art.6 della citata legge regionale, il quale dispone che “le firme sono presentate raggruppate per comune d’iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori”.
La “ratio legis” della norma in questione è ad evidenza quella di facilitare le operazioni di certificazione collettiva da parte dei Comuni.
Per i Siciliani residenti all’estero tale norma sarebbe però praticamente inapplicabile, oltre che essere priva di ragion d’essere.
I consolati, infatti, essendo in possesso dei dati anagrafici degli iscritti all’AIRE, sono anche a conoscenza del Comune e del numero di iscrizione dei cittadini ivi residenti e sono quindi in grado di rilasciare la certificazione al pari delle amministrazioni comunali, anzi – a nostro avviso – sono tenuti a rilasciare tale certificazione come qualunque altro ufficio pubblico in materia di dati in proprio possesso.
Una interpretazione diversa della legge causerebbe per contro una involontaria ma comunque gravissima menomazione del diritto di cittadinanza.
Ad una lettura attenta della legge, ancora, il citato articolo 6 viene richiamato per i progetti di legge di iniziativa popolare soltanto (a norma dell’art. 37) per quanto riguarda le indicazioni e le modalità di autentica delle firme e non anche per gli altri commi o norme in quell’articolo presenti.
La nostra interpretazione è che, in particolare, il comma 4 dell’articolo 6, la cui ratio legis sopra esposta non è in alcun modo ravvisabile nel nostro caso, non possa essere applicato per analogia ai progetti di legge di iniziativa popolare, almeno per quanto riguarda le sottoscrizioni da parte dei cittadini residenti all’estero.
Se, infatti, i Consolati, in possesso degli archivi di iscrizione all’AIRE, sono in grado di dare, per le ragioni sopra esposte, certificazione di iscrizione nelle liste elettorali dei diversi Comuni di provenienza, una corretta interpretazione analogica vorrebbe che i moduli fossero organizzati per Consolato di residenza piuttosto che per Comune di provenienza (e – ma è solo un fatto incidentale – di iscrizione nelle liste elettorali).
Si trasmette per questa ragione la presente nota, prima di procedere ulteriormente nella nostra iniziativa, e si resta in attesa di un Vostro cortese riscontro per sapere se la nostra interpretazione normativa è da ritenersi corretta o se vi siano altre modalità che consentano questo diritto ai nostri corregionali all’estero in modo fattibile e razionale.
Si ringrazia in ogni caso per l’attenzione e si porgono i più distinti saluti.
Bruxelles, 13 gennaio 2007
Il Presidente
Francesco Paolo Catania